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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 370 |
Onorevoli Colleghi! - Viviamo in un Paese che, grazie alle sue bellezze naturali ed artistiche, ha nel turismo un settore trainante dell'economia, in grado di garantire occupazione a decine di migliaia di lavoratori. L'offerta che, di anno in anno si va diversificando, punta ad una qualificazione e ad un arricchimento di infrastrutture che, soprattutto in alcuni ambiti territoriali della Penisola, trova difficoltà attuative. Ciò si verifica a causa di vincoli legislativi, paesaggistici ed urbanistici che non consentono alle istituzioni pubbliche di fornire adeguate risposte alle domande degli operatori del settore. Molto spesso, in territori con ambizioni turistiche, incidono aree e beni demaniali dismessi, per la valorizzazione dei quali lo Stato dovrebbe farsi parte attiva. Garantendo ad imprenditori e ad operatori privati la concessione demaniale di questi beni, infatti, si potrebbero realizzare attività turistiche e ricreative in grado non solo di assicurare redditività alle imprese coinvolte, ma di garantire lo sviluppo socio-economico dell'area interessata, con positive ricadute a cascata sul comparto economico e sull'indotto. I beni stessi godrebbero di una manutenzione ordinaria e straordinaria oggi quasi totalmente assente. Le finalità sottese alla presente proposta di legge, prevedono modalità di concessione di tutti i beni demaniali compresi in aree con accertata vocazione turistica, incluse dunque le città d'arte, le località montane, termali
1. È consentito l'affidamento in concessione dei beni appartenenti al demanio compresi in aree con accertata vocazione turistica, per finalità ricettive e turistico- ricreative.
1. La concessione di cui all'articolo 1 può avere durata sino a cento anni e deve essere rilasciata per attività turistico-alberghiere da definire con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. I canoni di concessione sono rapportati al periodo di utilizzo del bene immobile concesso e al valore di mercato dell'oggetto di contratto.
1. Il concessionario è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile avuto in concessione, pena la risoluzione del contratto.
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