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PDL 271

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 271



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Disposizioni per consentire l'accesso dei parlamentari alle strutture sanitarie

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'effettività del diritto alla salute, riconosciuto solennemente nella nostra Costituzione e promosso dalla riforma sanitaria del 1978, è soggetta a numerose difficoltà. Per contenerle al massimo si impone una valorizzazione del ruolo di controllo dei parlamentari che in altri ambiti, si pensi al regime carcerario, ha potuto svolgere una efficace funzione di stimolo.
      Per questo la presente proposta di legge, all'articolo 1, estende il diritto dei parlamentari di effettuare visite senza permesso, previsto per gli stabilimenti carcerari dall'articolo 56 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, a tutte le realtà del servizio pubblico sanitario indipendentemente dal tipo di gestione. Vengono così comprese quelle in convenzione e concessione, come del resto già previsto dalla legislazione vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, concernente lo schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»). Del resto, il superamento dell'esclusiva della gestione pubblica del servizio, con l'apertura ad un'effettiva concorrenza e quindi ad una maggiore efficienza, non potrebbe certo essere scisso da un'effettiva tutela del cittadino in tutto il servizio pubblico allargato. Tale diritto all'accesso senza permesso è previsto anche per le strutture private del privato sociale.
      L'articolo 2 inserisce poi i parlamentari nell'elenco dei soggetti abilitati a presentare osservazioni, opposizioni, denunce e reclami in via amministrativa per garantire la tutela della salute nel Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che è stato poi ulteriormente applicato dalla già richiamata «Carta dei servizi pubblici sanitari».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della tutela della salute prevista dall'articolo 32 della Costituzione e dell'attuazione dei princìpi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i parlamentari della Repubblica possono accedere senza permesso, senza creare turbative nei luoghi di terapia intensiva o al momento dell'atto chirurgico, a tutti i locali delle strutture sanitarie erogatrici di servizi pubblici, anche in regime di concessione o mediante convenzione, ed in tutte le strutture private e del privato sociale che forniscano servizi in ambito sanitario e socio-assistenziale.

Art. 2.

      1. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «presso la regione competente,» sono inserite le seguenti:  «e  dei  parlamentari della Repubblica,».


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