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PDL 270

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 270



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Disposizioni per la rintracciabilità dei prezzi all'origine
dei prodotti agroalimentari

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La gravissima crisi che investe il comparto ortofrutticolo presenta caratteristiche straordinarie e inedite rispetto alle tradizionali crisi cicliche che hanno interessato l'agricoltura italiana negli ultimi decenni.
      Essa si è manifestata innanzitutto come crollo della domanda di ortofrutta e caduta verticale dei prezzi all'origine. Tutti i comparti dell'ortofrutta, soprattutto di quella meridionale, particolarmente esposta per una serie di condizioni esterne e interne, che ne mortificano le possibilità di sviluppo, sono stati investiti dagli effetti devastanti di una crisi che penalizza la produzione agricola, come non mai è accaduto negli ultimi decenni, e limita pesantemente l'accesso ai prodotti ortofrutticoli al consumo per l'elevato costo degli stessi e la sproporzionata divaricazione dei prezzi al dettaglio, soprattutto nella grande distribuzione, rispetto al prezzo all'origine, corrisposto al produttore. Rimane infatti nella prerogativa della grande distribuzione organizzata la scelta primaria di reperire il prodotto sul mercato globale.
      Migliaia di aziende agricole in tutto il Mezzogiorno sono al collasso, indebitate, private dei tradizionali canali di accesso al credito agrario, prossime al baratro della implosione, che, nell'arco di pochi mesi, rischia di trasformarsi in una catastrofe irreversibile. Decine di migliaia di posti di lavoro vengono cancellati dalla crisi e la sofferenza sociale per tale situazione tende a crescere, in modo quasi esplosivo, in molte aree del Mezzogiorno.
      Alla radice di questa crisi si pongono e si unificano diverse concause.
      Innanzi tutto, il crollo della domanda trova spiegazione nella difficoltà di fasce cospicue della popolazione di mantenere il livello dei consumi storicamente acquisiti. La decurtazione reale di salari, stipendi e pensioni, limita di fatto il potere di acquisto delle famiglie che intanto consumano
 

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meno frutta e ortaggi, in percentuale proporzionale alla recessione che è entrata nelle case degli italiani come un ciclone inatteso.
      A questa causa, che si ritiene fondamentale, vanno collegate le distorsioni strutturali dei processi di commercializzazione dell'ortofrutta nel Mezzogiorno, la precarietà dei sistemi commerciali che operano nei territori, la fragilità del tessuto associazionistico del Mezzogiorno.
      Il ruolo dominante nelle campagne del meridione di figure ambigue e talvolta parassitarie, se non mafiose, che sottomettono la produzione a pratiche commerciali non solo arcaiche, ma vessatorie e di vero dominio.
      Né si può dire che la grande distribuzione organizzata abbia modernizzato il sistema commerciale, almeno sotto il profilo della definizione del valore del prodotto.
      Produttori e consumatori sono troppo lontani per un corretto governo dei prezzi ed entrambi vengono manipolati e strumentalizzati dalle lobby che mantengono il controllo sui flussi della produzione e del consumo dei prodotti ortofrutticoli.
      In questo contesto devono essere considerate le altre cause della crisi che investe le produzioni ortofrutticole del Mezzogiorno.
      La globalizzazione opera da variabile indipendente rispetto ai calcoli e alle valutazioni produttive di intere aree, che agiscono e programmano le produzioni sulla base di dati, produttivi e commerciali, tradizionali, mentre l'apertura delle frontiere nei Paesi dell'Europa orientale e verso il sud e il Mediterraneo, ha introdotto novità rilevantissime ma non sempre immediatamente percepibili e valutabili, su scala generale.
      L'estensione dei patti bilaterali mediterranei e dei Green Corridor, su scala globale, l'allentamento o l'annullamento dei controlli fitosanitari alle frontiere, l'espandersi della pratica, non controllata e malsana, della commercializzazione trasversale, hanno creato i presupposti di una miscela velenosa che, abbinata agli effetti della recessione economica, sta portando l'economia agraria - e non - del Mezzogiorno verso la bancarotta.
      Occorrono misure immediate di ordine strutturale, sicuramente.
      Ma intanto risulta necessario introdurre una nuova possibilità di deterrenza e di protezione dalla speculazione sui prezzi, di difesa degli interessi del produttore e del consumatore, di trasparenza specifica sul processo di formazione dei prezzi, dalla produzione al consumo finale, di definizione di regole certe, ancorate a procedure verificabili, nella prima fase del processo di vendita dei prodotti ortofrutticoli all'origine. La rintracciabilità del prezzo all'origine, tramite la riproposizione dello stesso in tutte le fasi commerciali successive, sino al dettaglio, è garanzia di democrazia e di rispetto di tutti i soggetti che intervengono nella filiera commerciale, a partire da quegli operatori commerciali che vivono onestamente di questo lavoro, ai produttori e ai consumatori.
      Per tali motivi, si raccomanda l'urgente approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli nella filiera agro-alimentare e la rintracciabilità dei prezzi all'origine.

Art. 2.

      1. Agli effetti della presente legge si intende per prezzo all'origine quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il prezzo riportato in fattura accompagna il prodotto in tutte le fasi successive, dall'origine al consumo finale.
      2. Il prezzo all'origine dei prodotti è riportato in tutte le fatture delle fasi successive della filiera commerciale, assieme ai relativi ricarichi documentabili dalle fatture emesse.

Art. 3.

      1. Il prezzo all'origine dei prodotti deve essere indicato nella etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare anche il prezzo intermedio di acquisto all'ingrosso.

Art. 4.

      1. I titolari degli esercizi commerciali possono, separatamente dall'etichetta di cui all'articolo 3, riportare, anche analiticamente,

 

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i costi fissi unitari gravanti sul prodotto e desunti sommariamente dal bilancio dell'esercizio commerciale.

Art. 5.

      1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.


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