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PDL 371

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 371



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per favorire l'accesso dei portatori di handicap
alle strutture sportive aperte al pubblico

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Italia, a differenza di quanto avviene in numerose nazioni europee (Belgio, Francia, Norvegia, Svezia e Svizzera) non ha varato leggi che consentano ai portatori di handicap di avere una piena accessibilità agli edifici pubblici ed alle strutture sportive.
      La legge n. 104 del 1992 ed il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, che attua la legge del 1971 n. 118, successivamente abrogato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, hanno dettato princìpi che sono rimasti in gran parte inattuati. È necessario invece che gli enti proprietari delle strutture sportive aperte al pubblico riservino un certo numero di posti ai portatori di handicap e creino le condizioni necessarie affinché gli utenti possano accedervi senza difficoltà.
      La presente proposta di legge vuole garantire agli utenti portatori di handicap la piena fruibilità delle strutture sportive, nella convinzione che lo sport debba essere una grande occasione per l'abbattimento di ogni forma di barriera, materiale o morale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di garantire ai portatori di handicap un agevole accesso alle strutture sportive.

Art. 2.
(Posti riservati ai portatori di handicap).

      1. Gli utenti portatori di handicap accedono ai posti ad essi riservati nelle strutture sportive aperte al pubblico.
      2. I posti riservati ai portatori di handicap devono essere in numero pari a 1 ogni 300 posti o frazione di 300 e comunque in numero non inferiore a 15.

Art. 3.
(Obblighi dei soggetti proprietari
delle strutture sportive).

      1. I soggetti pubblici o privati proprietari di impianti sportivi aperti al pubblico realizzano, in conformità delle disposizioni vigenti, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità alle strutture sportive e ai connessi servizi da parte dei portatori di handicap.
      2. I portatori di handicap devono essere messi in grado di raggiungere i posti ad essi riservati senza dover superare differenze di livello ovvero potendole superare mediante rampe od ascensori.


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