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PDL 84

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 84



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disposizioni per contrastare la produzione di derivati della molecola della metilendiossimetanfetamina e la circolazione dell'«ecstasy»

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Una nuova emergenza che lo Stato deve accingersi urgentemente ad affrontare è quella della circolazione e del consumo dell'«ecstasy».
      Si tratta di una droga artificiale prodotta modificando la molecola della metilendiossimetanfetamina, comunemente nota con l'acronimo «Mdma».
      È una droga di cui abusano soprattutto i giovanissimi che la prendono con la leggerezza di una caramella. La pericolosità e la nocività dell'«ecstasy» risiedono principalmente nella sua subdola forma di presentazione, nella sua apparente innocuità e nel fatto che provoca effetti eccitanti solo inizialmente sostenibili.
      Molti dati evidenziano che nel corso di un solo anno la diffusione dell'«ecstasy» in Italia è aumentata del 400 per cento, la sua circolazione dilaga ormai senza freni nelle discoteche, nei concerti, ai rave-party.
      L'«ecstasy» rende euforici e socievoli, ma provoca anche malumore, ostilità, alterazione della personalità, paranoie, schizofrenia. Assunta con l'alcool induce gravi danni agli organi interni e della vigilanza.
      Le pasticche di «ecstasy» sono prodotte con colori e forme accattivanti: riproduzioni di animaletti sensibili, oggetti affettuosi, simboli amorosi. Per questi motivi i giovani la definiscono come la droga «dell'allegria»: purtroppo i suoi effetti
 

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soprattutto sul cervello e sul fegato sono devastanti.
      Lo spaccio dell'«ecstasy» è facile e molto redditizio. Per fabbricare chimicamente una pasticca basta meno di un euro, al dettaglio è poi venduta a un prezzo 30-50 volte superiore. Il trasporto avviene assai facilmente, 100 mila pasticche stanno comodamente in una borsetta.
      L'«ecstasy» non è fabbricata in Italia, arriva dall'est, dai Paesi baltici, dal nord Europa, soprattutto dai Paesi Bassi.
      Oggi è considerata illegale soltanto la molecola di Mdma; basta però modificare anche lievemente la composizione chimica della molecola per ottenere una nuova molecola altrettanto devastante, ma pienamente legale.
      Il contrasto di questa droga è possibile solo vietando le variazioni chimiche delle molecole delle droghe illegali, altrimenti, anche sequestrando tutta l'«ecstasy» oggi in circolazione, si rischia di fare un lavoro inutile e beffardo. Spesso bisogna restituire «ecstasy» sequestrata, perché risultata non essere illegale.
      Si ritiene quindi necessario presentare questo provvedimento legislativo che rende illegali tutte le molecole derivate dalla modificazione della Mdma.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono vietate la produzione, la detenzione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle sostanze ottenute tramite una qualunque modificazione della molecola della metilendiossimetanfetamina (Mdma).
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, disciplina, con proprio decreto, le ipotesi in cui, in presenza di particolari necessità o in corrispondenza di specifiche esigenze e per determinate attività, possono essere ammesse deroghe ai divieti di cui al comma 1.
      3. Il Ministero della salute rilascia agli interessati che ne fanno richiesta le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività rientranti nelle deroghe di cui al comma  2.

Art. 2.

      1. Sono vietati la produzione, la detenzione, l'importazione o il transito, la commercializzazione e l'uso della sostanza definita «ecstasy», in particolare se fabbricata a partire da molecole ottenute con la variazione chimica della molecola della metilendiossimetanfetamina (Mdma).

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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