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PDL 269

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 269



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Disciplina delle «strade del pesce mediterraneo»

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è intesa ad incentivare il turismo legato al consumo del pesce mediterraneo come fattore di valorizzazione e qualificazione dell'offerta turistica per le zone vocate, ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale che può derivarne ai territori interessati. Essa prevede la disciplina e la promozione da parte delle regioni delle «strade del pesce mediterraneo» su impulso di soggetti, pubblici e privati, che hanno già manifestato sollecita disponibilità al riguardo attraverso iniziative autogestite.
      Si tratta di percorsi turistici segnalati, alla cui realizzazione si impegnano, in piena consonanza di intenti, le realtà imprenditoriali, specialmente quelle turistico-alberghiere e gli esponenti di ogni forma di offerta culturale, artistica e ambientale, sia organizzati in forma associativa, sia facenti capo a istituzioni pubbliche in senso lato.
      La realizzazione di cartelloni di segnalazione è affidata ai comuni ed alle province, limitatamente alle circoscrizioni territoriali di propria competenza; inoltre, sono orientati in direzione delle iniziative oggetto della presente proposta di legge gli interventi di manutenzione della viabilità.
      L'iniziativa è assistita altresì dalla previsione (articolo 6) di forme di incentivazione finanziaria con interventi dell'Unione europea per il riequilibrio socio-strutturale, con interventi nazionali, nonché con interventi regionali e locali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e obiettivi).

      1. Al fine di valorizzare e qualificare l'offerta turistica dei territori delle coste nazionali del Mediterraneo particolarmente dediti alla pesca e, ove sia possibile, verificare costantemente il pescato dalla produzione sul mare al trasporto, alla commercializzazione e all'offerta all'utente, le regioni promuovono e disciplinano con proprie leggi la realizzazione delle «strade del pesce mediterraneo».
      2. Le strade del pesce mediterraneo di cui al comma 1 sono percorsi segnalati da cartelli, lungo i quali sorgono porti turistici e mercati ittici; esse costituiscono altresì lo strumento attraverso il quale i territori costieri e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
      3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i princìpi in essa contenuti e ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni.

Art. 2.
(Strumenti di organizzazione,
gestione e fruizione).

      1. Le leggi regionali devono prevedere i seguenti strumenti di organizzazione, gestione e fruizione delle strade del pesce mediterraneo:

          a) il disciplinare della strada del pesce mediterraneo sottoscritto dai vari soggetti aderenti;

 

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          b) il comitato promotore;

          c) il comitato di gestione;

          d) il sistema della segnaletica;

          e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

      2. I disciplinari per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del pesce mediterraneo di cui alla lettera a) del comma 1 sono proposti alla regione territorialmente competente dal comitato promotore di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Ai disciplinari sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
      3. Al comitato promotore possono partecipare le amministrazioni degli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende di commercializzazione e vendita del pescato e di ristorazione, le imprese e le cooperative di pesca, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio ittico, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
      4. Le regioni possono prevedere che il comitato promotore si intenda comunque costituito ove vi partecipino alcuni tra i soggetti previsti al comma 3 o che ad esso debbano partecipare obbligatoriamente alcuni tra i medesimi soggetti.
      5. Dopo avere ottenuto l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del pesce mediterraneo da parte della giunta regionale, e comunque decorsi quattro mesi dalla presentazione del disciplinare alla regione territorialmente competente, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione, la cui costituzione ed il cui funzionamento sono disciplinati dalle leggi regionali.

 

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Art. 3.
(Requisiti del disciplinare).

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

          a) gli standard minimi di qualità;

          b) una cartellonistica e una simbologia di promozione e divulgazione omogenea, elaborata anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, da sottoporre ad autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 125, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

      2. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, come definiti ai sensi della medesima disposizione, costituiscono requisiti obbligatori del disciplinare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, principalmente attraverso accordi di programma con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del pesce mediterraneo.
      2. Le regioni possono promuovere iniziative finalizzate a dotare le strade del pesce mediterraneo dei necessari servizi e possono provvedere a garantire la formazione dei soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge.
      3. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, possono cofinanziare interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di

 

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informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

Art. 5.
(Compiti dei comuni e delle province).

      1. I comuni e le province territorialmente competenti dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione delle strade del pesce mediterraneo, e definiscono i programmi e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
      2. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e degli standard di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e, in caso di gravi inadempienze da parte del comitato di gestione e di altri soggetti interessati, propongono alla giunta regionale la revoca del riconoscimento di strada del pesce mediterraneo.

Art. 6.
(Agevolazioni e aiuti finanziari).

      1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge concorrono finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.
      2. La realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle strade del pesce mediterraneo può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

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Art. 7.
(Norme transitorie).

      1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle iniziative esistenti eventualmente assimilabili alle strade del pesce mediterraneo.


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