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PDL 338

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 338



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli colleghi! - In Italia, le persone che si trovano nelle condizioni di disabilità che l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, definisce come «situazione di gravità» sono circa 1.800.000. Fra costoro, circa 300 mila si trovano nella situazione che nella presente proposta di legge è considerata come «gravissima». Per loro, la suddetta situazione di gravità è ulteriormente aggravata dal fatto che essi non sono in grado di adempiere ad almeno due delle funzioni indicate dall'articolo 2 della proposta di legge in esame:

          a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

          d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assumere cibi e bevande, di lavarsi e di vestirsi.

      È a queste persone che la proposta di legge è indirizzata. Se una persona ha una disabilità considerata grave ai sensi della citata legge n. 104 del 1992, è anche nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo almeno due delle suindicate funzioni e dunque necessita di un'assistenza continua, quotidiana, per le intere ventiquattro ore giornaliere; un'assistenza indispensabile anche al fine di consentire a quella persona una vita scolastica, lavorativa e ludica integrata nel modo più completo possibile. Un'assistenza che tuttora le strutture pubbliche non riescono a garantire in modo soddisfacente e che, quindi, è quasi del tutto a carico delle famiglie.
      Molte Nazioni europee si interrogano sul perché le famiglie italiane si facciano carico

 

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quasi totale dei figli gravemente disabili, anziché costringerli in istituto, come, ordinariamente, è fatto in tutti i Paesi europei. La risposta è da rinvenire nel fatto che i figli disabili assistiti nelle e dalle loro famiglie vivono molto più a lungo e molto meglio rispetto a quelli ricoverati negli istituti, luoghi sentimentalmente asettici, socialmente segreganti e costosissimi per lo Stato.
      Il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone la limitazione della cumulabilità della pensione di reversibilità con eventuali altri redditi percepiti dal superstite beneficiario. Esso, inoltre, limita percentualmente l'ammontare della pensione di reversibilità, in relazione alla situazione della famiglia superstite (numero e grado di parentela). Infine, esso dispone che detto limite percentuale sia elevato al 70 per cento nel caso di una presenza di soli figli inabili.
      Il citato comma 41 non considera che alla morte di chi percepiva la pensione - di solito un genitore - il superstite con disabilità gravissima - che può essere anche il coniuge e non il solo figlio - avrà un'assistenza parentale diminuita, alla quale dovrà fare fronte con una assistenza a pagamento: se non ricorresse a ciò, non solo peggiorerebbe la qualità della propria vita ma, anche, aumenterebbe la necessità del suo ricovero in istituto.
      Con la presente proposta di legge si dispone che i limiti di cumulabilità e di percentualizzazione del citato comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare in cui conviva una persona la cui disabilità non solo sia considerata in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104 del 1992, ma sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni indicate in precedenza.
      L'articolo 1 della proposta di legge, modifica il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e stabilisce che il termine «inabile» sia sostituito da «soggetti in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
      L'articolo 2 prevede l'adeguamento delle pensioni di reversibilità eliminando i limiti di cumulabilità della pensione di reversibilità con altri eventuali redditi. Inoltre stabilisce che la pensione stessa sia erogata per intero e non in modo commisurato alla situazione familiare.
      Nello stesso articolo sono determinati anche i parametri idonei a dichiarare il soggetto impossibilitato allo svolgimento autonomo delle funzioni.
      All'articolo 3 si enuncia la documentazione necessaria da presentare agli organi competenti.
      L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria pari a 5.000.000 di euro, cui si provvede mediante il prelievo dello 0,1 per cento delle vincite delle lotterie.
      L'articolo 5 disciplina la data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «ovvero inabili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero soggetti in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono inseriti i seguenti:

      «41-bis. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia un soggetto con handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitato a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma 41-ter del presente articolo. In tale caso, inoltre, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza.
      41-ter. L'impossibilità allo svolgimento autonomo delle funzioni, di cui al comma 41-bis, può derivare da:

          a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

          d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assumere cibi e bevande, di lavarsi e di vestirsi».

 

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Art. 3.

      1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità presentano apposita istanza, allegando copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dalla quale risulti la situazione di disabilità del soggetto.
      2. Il diritto di cui alla presente legge matura dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza approvata.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante prelievo dello 0,1 per cento delle vincite delle lotterie e di qualsiasi altro gioco gestito dallo Stato o da enti da esso autorizzati.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007.


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