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PDL 365

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 365



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Soppressione del sovracanone per l'abbonamento alle radioaudizioni dovuto dalle strutture ricettive

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La crisi del settore turistico-ricettivo italiano si è evidenziata negli ultimi anni con la preoccupante costante riduzione delle presenze alberghiere e la contrazione dei periodi di prenotazione da parte della clientela. Una delle cause principali è indubbiamente la scarsa concorrenzialità dei prezzi cui sono costretti gli operatori del settore, gravati da un'imposizione fiscale e parafiscale più gravosa rispetto a quella esercitata in altri Paesi.
      Tra i diversi balzelli va ricordato il canone radiotelevisivo, la cui soppressione è oggetto da tempo di discussione in sede nazionale ed europea. Tale canone, che per il privato assomma a circa 99 euro annui, ai sensi, da ultimo, del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005, è quantificato da un massimo di circa 5.700 euro annui per gli alberghi di prestigio con più di 100 camere, a un minimo di 170 euro annui nelle strutture ricettive con un unico televisore.
      Va ricordato che l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, successivamente abrogato, stabiliva che la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi costituiva, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, «un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai princìpi sanciti dalla Costituzione. I medesimi princìpi sono stati ribaditi anche dalla recente disciplina dettata per il sistema radiotelevisivo dalla legge 3 maggio 2004, n. 112.
 

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      Già desta perplessità il fatto che per esercitare i diritti previsti dalle norme citate (diritti all'informazione e alla partecipazione) si debba in termini generali corrispondere una tassa, ma che questa debba essere maggiorata per la visione nelle sale di un esercizio collettivo risulta, in linea di principio, ancora meno comprensibile.
      Già nel corso dei decenni, l'ambito di applicazione di questa «tassa di scopo» si è venuto restringendo, essendone stati esclusi scuole, ospedali, caserme e, da ultimo, i centri sociali per gli anziani. L'avvento delle tecnologie connesse a INTERNET ha creato un ulteriore paradosso, poiché proprio INTERNET consente una fruizione gratuita, se si esclude la connessione, dei servizi radiotelevisivi.
      In attesa della definitiva soppressione di tale balzello, che potrà anche avvenire mediante privatizzazione della concessionaria pubblica, si propone, quale misura di semplificazione fiscale e di rilancio del settore turistico ricettivo-alberghiero, l'equiparazione del canone versato dagli alberghi, dai residence, dai campeggi e dagli agriturismi, al canone dovuto per uso privato.
      Tale soppressione fiscale non potrà che giovare, anche in termini di competitività, al comparto turistico nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, al cui versamento sono tenuti annualmente gli alberghi e le altre strutture ricettive che detengono per qualsiasi fine apparecchi radiotelevisivi, ai sensi della tabella 3 annessa al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005, è equiparato al canone di abbonamento radiotelevisivo per uso privato.
      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 10 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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