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PDL 479

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 479



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Modifica all'articolo 13 della Costituzione
in materia di tutela del diritto alla riservatezza

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni la privacy, anche a causa dell'impetuoso sviluppo tecnologico, è diventata un baluardo di civiltà e il vero presupposto della libertà individuale.
      La privacy resta un argomento delicatissimo e trattato con estremo rigore dalle nostre istituzioni, ma cambia l'approccio, che diventa più europeo, meglio modulato, basato meno sul formalismo e più sulla sostanza.
      La legge n. 675 del 1996 aveva inserito nel contesto normativo il diritto alla riservatezza del dato personale, come un insieme di regole concernenti l'uso delle informazioni tendenti a evitare che esso potesse danneggiare o ledere i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate.
      Negli anni successivi all'entrata in vigore della suddetta legge sono stati emanati vari decreti legislativi integrativi e correttivi della legislazione di base, tre codici deontologici e una serie di autorizzazioni generali.
      Successivamente, il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha riunito molte delle norme vigenti in materia, contribuendo finalmente a un utile accorpamento delle varie disposizioni.
      Come tutti ben sanno, la parte prima della Costituzione tratta i diritti e i doveri dei cittadini. È per questo che con la presente proposta di legge costituzionale si propone una integrazione della citata parte prima per sancire l'inviolabilità del «diritto alla riservatezza» al pari di quella della libertà personale. Sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia l'articolo 51 della parte I del progetto del Trattato costituzionale dell'Unione europea parlano appunto del diritto alla protezione dei dati personali come di un diritto fondamentale della persona.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 13 della Costituzione le parole: «è inviolabile» sono sostituite dalle seguenti: «e il diritto alla riservatezza di ogni individuo sono inviolabili».


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