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PDL 332

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 332



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Modifica all'articolo 340 del codice penale, concernente il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è la conseguenza del lavoro effettuato da un ampio gruppo di studenti delle scuole superiori che in questi ultimi anni hanno subìto l'avvio di molteplici procedimenti penali in seguito all'occupazione e all'autogestione dei loro istituti scolastici. Si tratta di procedimenti penali che fortunatamente si sono quasi sempre conclusi con la richiesta di archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria, ma che hanno determinato non pochi problemi per i destinatari degli avvisi di garanzia e le loro famiglie, nuocendo alla stessa credibilità dell'istituzione giudiziaria e di quella scolastica. Il presupposto di queste iniziative giudiziarie, spesso attivate su segnalazioni di presidi o commissariati locali di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri, è rappresentato da un obbligo giuridico derivante dall'attuale formulazione dell'articolo 340 del codice penale, concernente il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico.
      La presente proposta di legge interviene quindi proprio per modificare l'articolo 340 del codice penale, prevedendo un comma aggiuntivo che stabilisce che le disposizioni di tale articolo non trovano applicazione in caso di occupazione di edifici scolastici da parte di studenti, se non nei casi in cui essi si siano resi responsabili di danni agli edifici o ai beni strutturali in essi presenti. La ratio di questa norma è evidente in ragione della sua formulazione: da una parte si vuole togliere ogni rilevanza penale a forme, anche radicali, di agitazioni studentesche, dall'altra questa esclusione decade nel momento in cui a queste forme di protesta si accompagnano atti vandalici, questi sì odiosi e costosissimi per la collettività, compiuti nei confronti di strutture e beni strumentali degli istituti scolastici.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 340 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano in caso di occupazione di edifici scolastici o universitari da parte di studenti, se non nei casi in cui essi si siano resi responsabili di danni all'edificio o ai beni strumentali in esso presenti».


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