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PDL 463

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 463



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del turno di ballottaggio nell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole eliminare il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
      È cosa nota che i costi dei ballottaggi sono considerevoli. Si calcola che fra i rimborsi spese per i seggi, il materiale elettorale, i rimborsi per i trasferimenti tramite aerei, navi e treni per consentire agli elettori di raggiungere la propria città di residenza in modo che si rechino alle urne, si spendono, ogni volta, oltre 500 milioni di euro.
      Non solo, ma dall'analisi dei risultati è evidente che solo l'1 per cento delle indicazioni elettorali del primo turno cambia al secondo turno e molto spesso perché vi è un cambiamento dichiarato delle coalizioni escluse al secondo turno che avrebbero determinato quasi sempre, in caso di «naturale apparentamento politico», la vittoria della coalizione vincente al primo turno.
      La presente proposta di legge intende sopprimere il turno di ballottaggio e, a parità di voti, propone di eleggere chi ha presentato per primo la propria candidatura. Si fa presente che 500 milioni di euro annui, votandosi tutti gli anni, potremmo destinarli alla ricerca, agli anziani, ai giovani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura è stata presentata per prima»;

          b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 2.

      1. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

          b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

          c) al comma 8, primo periodo, le parole: «nel turno di elezione del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elezione del sindaco»;

          d) al comma 9, le parole: «nel primo turno» sono soppresse;

          e) al comma 10, al primo periodo, le parole da: «Qualora un candidato» fino a: «a lui collegate» sono sostituite dalle seguenti: «Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco»; il secondo periodo è soppresso.


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