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PDL 99

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 69



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di totale deducibilità delle spese mediche

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Fino ad oggi la deducibilità dall'imposta delle spese mediche è pari al solo 19 per cento, il che, verosimilmente, induce il medico specialista ed il cittadino che ad esso ricorre a trovare una soluzione proficua per entrambi, che si traduce poi in un danno per l'erario. Secondo l'insegnamento di Vanoni è più opportuno semplificare, se si vuole allargare la base imponibile ed aumentare il gettito, ed abbassare le aliquote, se si vuole rendere conveniente la dichiarazione. Questo semplice principio, combinato con il fermo proposito di voler colpire gli evasori, viene incontro allo spirito della presente proposta di legge che, se fosse approvata, determinerebbe verosimilmente un cambiamento negli atteggiamenti dei cittadini e dei medici, sicuramente più virtuosi, e a breve-medio termine un aumento del gettito per l'erario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese mediche, chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie in genere nonché le spese per assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
      2. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i primi due periodi sono soppressi e nel terzo periodo le parole: «si assumono integralmente» sono soppresse.


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