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PDL 285

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 285



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Disposizioni in favore degli studenti universitari e dei neolaureati

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito della grave situazione lavorativa del nostro Paese acquista, com'è noto, una significativa importanza la disoccupazione giovanile intellettuale.
      La presente proposta di legge intende contribuire a dare una risposta concreta alle istanze di questa particolare categoria di cittadini, le cui cospicue potenziali risorse non devono essere disperse per il sopraggiungere di difficoltà economiche.
      Di qui la necessità di istituire misure di sostegno per i giovani che abbiano intrapreso o completato un corso di laurea, attraverso un meccanismo normativo che garantisca loro una copertura assicurativo-previdenziale correlata alla durata degli studi universitari svolti durante il corso legale di laurea.
      Tale proposta si basa sul principio della sicurezza sociale intesa come momento evolutivo della previdenza sociale.
      È, altresì, garantita uguale attenzione per i neolaureati che si raccorda con la normativa prevista in tema di tirocinio formativo dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai giovani di età non superiore a ventuno anni che non sono parte di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che hanno iniziato un corso di studi universitari e il cui reddito familiare è inferiore a 20.000 euro annui, è garantita una copertura assicurativa ai fini dell'acquisizione dei diritti pensionistici.
      2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti contributi figurativi accreditati per il periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea.

Art. 2.

      1. Ai laureati di età non superiore a ventotto anni che, per l'espletamento della loro attività professionale, svolgono attività di tirocinio si applicano le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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