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PDL 286

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 286



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Istituzione sui treni viaggiatori a lunga percorrenza
del servizio di assistenza sanitaria

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Già nelle passate legislature sono state presentate proposte di legge volte ad assicurare l'istituzione sui treni viaggiatori a lunga percorrenza di un servizio di primo intervento di assistenza sanitaria.
      Tale iniziativa ha più di un motivo per essere ripresa e, auspicabilmente, sollecitamente esaminata e approvata dal Parlamento.
      Nelle lunghe percorrenze, infatti - si pensi ai tragitti che superano le sei ore di viaggio nonché ai treni con percorrenza superiore ai 600 chilometri - possono insorgere o manifestarsi, nei viaggiatori, innumerevoli sindromi mediche e chirurgiche a carattere acuto. In particolare, si richiamano quelle di natura cardiocircolatoria che, se affrontate con tempestività, possono risolversi senza conseguenze irreparabili per le persone da esse colpite.
      Per garantire un servizio di primo intervento, ritengo che sia necessario disporre costantemente di personale medico adeguatamente preparato ed attrezzato.
      Sono convinto che tale intervento sarà molto favorevolmente considerato dall'utenza e dal personale viaggiante, contribuendo ad elevare il livello del servizio reso dalle ferrovie nazionali agli standard dei Paesi più evoluti e, quindi, a incentivarne l'utilizzo.
      Si confida, perciò, nella sensibile e positiva accoglienza della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La società Ferrovie dello Stato Spa è tenuta a disporre la presenza di un medico, per i servizi di assistenza sanitaria e di pronto intervento ai passeggeri, sui treni viaggiatori con percorrenza superiore a 600 chilometri o, comunque, sui treni che effettuano percorsi di durata superiore alle sei ore.
      2. Al fine di assicurare l'espletamento del servizio di cui al comma 1, la società Ferrovie dello Stato Spa può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubblici o privati, in possesso delle prescritte abilitazioni sanitarie, sulla base di uno schema di convenzione definito di intesa con il Ministero della salute.
      3. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti professionali dei medici che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 nonché gli standard tipologici e la dotazione dei mezzi di soccorso necessari all'espletamento del medesimo servizio.


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