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PDL 444

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 444



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale
in servizio permanente delle Forze armate

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente in materia di porto d'armi per il personale in servizio permanente delle Forze armate dello Stato è costituita dalle disposizioni dell'articolo 75 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto n. 635 del 1940, riferito alla sola categoria degli ufficiali, applicato dai competenti uffici delle prefetture - uffici territoriali del Governo, tra l'altro, sulla base di parametri assai discrezionali e poco omogenei.
      Il citato articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940, stabilisce che: «Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestano l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente».
      L'interpretazione discrezionale del dettato normativo riportato, attuata dai vice prefetti ispettori, che sono i dirigenti di polizia amministrativa cui i prefetti delegano la trattazione delle istanze di porto d'armi prodotte dai cittadini residenti, determina, spesso, una illegittima disparità di trattamento tra cittadini di pari «status giuridico» (gli ufficiali delle Forze armate) da parte dell'amministrazione, basata sul diverso tipo di discrezionalità esercitata da ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo che riceve l'istanza.
      Infatti, mentre per alcuni ufficiali è sufficiente produrre la documentazione prevista dal citato articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940, (attestato di servizio permanente effettivo) per altri, a seguito di una interpretazione fortemente distorta in senso
 

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restrittivo della citata norma da parte di alcuni uffici delle prefetture - uffici territoriali del Governo, viene richiesta una attestazione integrativa di «dimostrato bisogno», non prevista dal dettato normativo in quanto non inerente ai profili professionali rientranti nel medesimo articolo 75 (gli ufficiali delle Forze armate), bensì a quelli prefigurati nell'articolo 42 del TULPS, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che così recita: «Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65».
      Pertanto, risulta evidente che la normativa in vigore si dimostra del tutto carente sia in termini di giusta tutela delle altre categorie in servizio permanente delle Forze armate (i sottufficiali e i volontari di truppa), esclusi dal citato articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940, sia in termini di giusto allineamento della normativa in vigore con quella simmetricamente applicata al personale militare degli altri Paesi della NATO, da cui deriva sia la differenziazione in materia, qui prevista, tra ufficiali generali-ufficiali superiori, ufficiali inferiori e sottufficiali-volontari di truppa, sia l'estensione alla prima categoria dell'articolo 73, primo comma, del medesimo regolamento, che così recita: «Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della legge».
      La volontà di risoluzione delle problematiche esposte rende necessaria l'approvazione della presente proposta di legge, che ha l'unico scopo di voler eliminare tutte le distorsioni interpretative e le inutili sovrapposizioni generate in materia da circolari, pareri e motivazioni varie emanati da organi diversi, talvolta in contrasto tra loro, attribuendo al personale delle nostre Forze armate il diritto di vedersi applicare, nella specifica materia, norme similari a quelle applicate ai loro colleghi in servizio negli altri Paesi della NATO.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate).

      1. Le disposizioni sul porto d'armi previste dall'articolo 73, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate.
      2. La facoltà di portare le armi comuni prevista dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita al personale di cui al comma 1 esclusivamente ai fini della difesa personale.

Art. 2.
(Ufficiali inferiori delle Forze armate).

      1. Agli ufficiali inferiori delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dall'articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
      2. La facoltà di portare le armi comuni, prevista dall'articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è attribuita al personale di cui al comma 1 esclusivamente ai fini della difesa personale.

Art. 3.
(Sottufficiali e volontari in servizio permanente delle Forze armate).

      1. Ai soli fini della difesa personale, i sottufficiali e i volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate

 

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sono autorizzati a portare, anche al di fuori del normale orario di servizio, le armi in dotazione di cui sono muniti, con la modalità definite da apposito regolamento emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.


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