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PDL 447

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 447



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il legislatore, nel quadro di un più ampio intervento riformatore, suggellato dalla soppressione delle preture e delle procure circondariali, dall'allargamento della competenza dell'organo monocratico a scapito di quella del collegio e dall'entrata in vigore della normativa sul cosiddetto «giudice unico», ha tentato, con la legge n. 205 del 1999 e con i successivi decreti legislativi delegati, di sfoltire il novero degli illeciti penali, al precipuo scopo di consentire all'autorità giudiziaria di dedicarsi con maggiore celerità ed attenzione alle fattispecie di più pregnante gravità, realmente meritevoli di risposta in ambito penale.
      Per raggiungere l'obiettivo prefissato, si è utilizzato, per un verso, lo strumento della delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ritenuto più duttile, oltre che adeguato all'esigenza di predisporre, nell'ambito dei princìpi e dei criteri direttivi enunciati, la disciplina di dettaglio, non rinunciando, nel contempo, ad una concorrente azione immediata, attuata mediante l'estensione della perseguibilità a querela di reati già perseguibili d'ufficio (ad esempio il furto semplice) e la diretta abrogazione di alcune fattispecie di reato, tra le quali è compreso il delitto di oltraggio ai sensi dell'articolo 341 del codice penale, che incriminava la condotta di: «chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui ed a causa delle sue funzioni» e di «chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni».
      Il legislatore con l'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha abrogato l'articolo 341 del codice penale che puniva l'oltraggio a pubblico ufficiale ritenendo ingiustificata la particolare tutela giuridica
 

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che per settanta anni aveva garantito l'onore ed il prestigio dei suoi più diretti rappresentanti.
      Con l'abrogazione del citato articolo 341 l'oltraggio a pubblico ufficiale non rappresenta più un reato specifico, ricadendo nella previsione generica d'ingiuria aggravata (articoli 594 e 61, n. 10, del codice penale) per la quale, arresto e fermo, non sono consentiti.
      Con l'ingiuria aggravata non c'è l'attivazione automatica della «macchina della giustizia»; la procedibilità non è d'ufficio, ma a querela di parte, proponibile, secondo le regole generali, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato.
      Appare lampante che l'oltraggio a pubblico ufficiale può danneggiare in maniera grave l'immagine della pubblica amministrazione, di fatto completamente spodestata da qualsiasi forma di tutela, a fronte dell'orientamento negativo ad esercitare il diritto di querela da parte del soggetto oltraggiato; ciò oltre a relegare il pubblico ufficiale in una posizione inferiore a quella di qualunque altro cittadino, sulla cui legittimità costituzionale sarebbe opportuna una pronuncia della Suprema Corte, lo delegittima innanzi alla pubblica comunità certificandone la sua estraneità rispetto ai fini che lo Stato persegue e demotiva gli operatori che non comprendono la ratio di tale cambiamento di atteggiamento legislativo e non si sentono tutelati nell'operare nelle strade durante l'espletamento del proprio servizio, mirato esclusivamente all'applicazione delle regole liberamente sancite dai rappresentanti delle istituzioni ed il cui mancato rispetto costituisce un grave danno alla pacifica convivenza.
      Esercitare funzioni prioritarie per l'armonica convivenza civile senza i necessari strumenti giuridici di gestione rappresenta un danno per tutta la comunità sociale alla quale deve essere restituita, attraverso una necessaria revisione normativa, la dignità di coloro che la rappresentano come garanti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 340-bis. - (Oltraggio a un pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
      La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
      La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
      Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone».


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