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PDL 146

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 146



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Norme in materia di beni immobili assegnati allo Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Si stanno verificando in varie parti d'Italia situazioni del tutto incresciose e illogiche.
      Le case del popolo e le società di mutuo soccorso create dal movimento dei lavoratori, da partiti come quello socialista e confiscate con la forza dal partito nazionale fascista erano state in seguito avocate allo Stato. Successivamente a tale passaggio, a causa dell'insostenibilità dei canoni di affitto imposti ai circoli culturali e alle società di mutuo soccorso che sono i successori dei primi soggetti proprietari, questi organismi rischiano di dover lasciare a breve termine gli immobili presso i quali svolgono la loro preziosa attività e una rilevante funzione di associazionismo in quartieri e in località nei quali il loro operato si rivela indispensabile. Per questi motivi la presente proposta di legge consente ai soggetti che detenevano tali immobili prima del fascismo o ai loro successori di acquisirne la proprietà.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I beni immobili assegnati al patrimonio dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni, che prima dell'acquisizione al patrimonio del cessato partito nazionale fascista appartenevano ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà di questi ultimi, se ancora esistenti, ovvero nella proprietà degli enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro loro successori.
      2. Al fine di cui al comma 1, il soggetto interessato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta documentata istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede all'accertamento dei requisiti e all'atto di trasferimento della proprietà entro i successivi tre mesi.
      3. Le controversie giudiziarie pendenti tra lo Stato e gli enti, istituzioni o associazioni di cui al comma 1, aventi ad oggetto la proprietà, la locazione e l'occupazione dei beni immobili ivi previsti, e le conseguenti domande risarcitorie e di indennizzo sono dichiarate estinte dal giudice competente, con la compensazione delle spese, a seguito del trasferimento di proprietà disciplinato dal comma 2.


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