Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 93

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 93



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifiche all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, relativi alle professioni di geometra e di perito industriale

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il testo che viene presentato è finalizzato alla specificazione del criterio di «modestia», contenuto all'articolo 16 dei regolamenti delle professioni di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia (rispettivamente regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275), e che caratterizza le prestazioni professionali delle medesime categorie nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica.
      L'indeterminatezza della citata e vigente normativa è stata ed è anche causa di notevole conflittualità con altre professioni tecniche (dovuta proprio alla difforme interpretazione anche da parte della giurisprudenza), al punto che perfino l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) aveva avuto modo di evidenziare la necessità di un chiarimento a livello normativo, nell'ambito delle attribuzioni del Parlamento.
      La formulazione proposta non amplia le competenze professionali dei geometri e dei periti edili nei settori suindicati, è perfettamente coerente con la loro preparazione scolastica e professionale e non pregiudica minimamente le competenze di altri professionisti tecnici.
      D'altro canto, fin dalla III legislatura (1958) risultano presentate proposte di legge tendenti a fornire quella certezza del diritto che si ritiene irrinunciabile in ambiti di attività che, come quello in discorso, investono l'intera collettività, atteso che le ripercussioni delle segnalate carenze normative si riflettono sì sulle categorie professionali, ma con pregiudizio immaginabile nei confronti dei cittadini, degli operatori economici e delle stesse pubbliche amministrazioni.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle lettere d) e f) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, la parola: «modeste» è soppressa.
      2. Alla lettera l) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: «di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché» sono soppresse.
      3. La lettera m) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dalla seguente:

          «m) progetto architettonico e strutturale, calcoli statici, direzione e collaudo statico e tecnico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

              1) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

              2) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al numero 1) i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili;».

 

Pag. 3

      4. All'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, dopo la lettera m), come sostituita dal presente articolo, sono inserite le seguenti:

          «m-bis) progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo delle opere, anche oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera m), se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato;

          m-ter) interventi, su qualsiasi edificio, anche eccedenti i limiti previsti dal presente articolo, di manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato;

          m-quater) direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche, per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali;

          m-quinquies) formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a un ettaro».

      5. Alla lettera n) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: «civili indicate nella lettera m);» sono sostituite dalle seguenti: «indicate alle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);».
      6. Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, le parole: «la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili,» sono sostituite dalle seguenti: «le prestazioni previste dalle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies) dell'articolo 16 del regolamento

 

Pag. 4

di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,».

Art. 2.

      1. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle relative agli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su