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PDL 268

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 268



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Istituzione di una zona contigua al mare territoriale

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di esercitare un'efficace difesa delle coste italiane sotto il profilo della prevenzione e della repressione di atti ed attività contrari a norme di natura fiscale, e non soltanto doganale, oltre che sanitarie e sull'immigrazione, ha giustificato da tempo, nel diritto internazionale del mare, l'effettiva istituzione da parte degli Stati della zona contigua al loro mare territoriale.
      La Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, entrata in vigore il 10 settembre 1964, ha codificato, all'articolo 24, tale istituto, stabilendo che la distanza massima della linea esterna della zona contigua non può essere superiore alle 12 miglia dalla linea di base costituente punto di partenza per misurare la larghezza del mare territoriale.
      L'Italia già con la legge 25 settembre 1940, n. 1424, aveva fissato in 12 miglia il limite della zona di vigilanza doganale. Tale estensione è confermata dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. La legge 14 agosto 1974, n. 359, ha fissato in 12 miglia l'estensione del mare territoriale con i poteri sovrani che vi si esercitano.
      In conclusione, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 359 del 1974 ad oggi, la zona contigua non ha più avuto una
 

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sua autonoma ed ulteriore estensione, essendo stata del tutto assorbita dai nuovi limiti esterni del mare territoriale.
      Sul piano del diritto internazionale la codificazione dei limiti massimi del mare territoriale in 12 miglia dalle linee di base si rinviene nell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. È divenuta, così, certa la possibilità per uno Stato di estendere sino a 24 miglia dalle linee di base la zona contigua. Tenuto conto che l'Italia, come altri Stati, ha esteso l'ampiezza del suo mare territoriale nel limite massimo delle suindicate 12 miglia, rimane la possibilità concreta di istituire una zona contigua per le ulteriori 12 miglia.
      L'aggravarsi di fenomeni, quali le ondate d'immigrazione clandestina, rende urgente che l'Italia eserciti il diritto di reintroduzione della zona contigua prendendo come punto generale di riferimento la maggiore estensione ora consentita. Ciò non solo per attuarvi quelle attività di prevenzione e di repressione nei quattro settori cui letteralmente tanto la Convenzione di Ginevra del 1958 quanto quella di Montego Bay del 1982 fanno riferimento (fiscale, doganale, sanitario e dell'immigrazione), ma anche per rendere più agevole l'esercizio del diritto d'inseguimento, pur nei limiti di cui all'articolo 111 della stessa Convenzione di Montego Bay. Inoltre, l'istituzione della zona contigua, sia pure indirettamente, renderebbe più agevole per il nostro Paese assolvere agli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, e dalla Convenzione di applicazione del medesimo del 19 giugno 1990, resa esecutiva ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
      La presente proposta di legge prevede che la zona contigua sia limitata allo spazio meno ampio risultante dall'adozione alternativa del criterio della linea mediana o dall'attuale linea di delimitazione adottata per gli accordi stipulati dallo Stato italiano relativamente alla piattaforma continentale. L'indicazione del doppio criterio scaturisce dal fatto che la nuova Convenzione sul diritto del mare, a differenza della precedente che faceva riferimento alla linea mediana, omette qualunque indicazione sul criterio di delimitazione da preferire nei casi in cui l'estensione massima generalmente consentita porterebbe a sovrapposizioni (non appare pacifico che sul criterio da scegliere si sia formata una norma consuetudinaria).
      Il carattere cautelare e provvisorio del criterio proposto fa salvo, tra l'altro, lo sviluppo delle trattative riferite alle istituende zone economiche esclusive che presentano problematiche più complesse. La presente proposta di legge precisa espressamente che l'indicazione, sia pure provvisoria, dell'ampiezza della zona contigua, non pregiudica in alcun modo future norme, limiti ed estensioni della zona economica esclusiva.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della zona contigua).

      1. In conformità all'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è istituita una zona contigua al mare territoriale avente l'estensione fissata dall'articolo 2 della presente legge e sottoposta alla disciplina stabilita dalla medesima.

Art. 2.
(Estensione della zona contigua).

      1. La zona contigua si estende sino a 24 miglia marine dalla linea di base a partire dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale.
      2. Negli spazi marittimi in cui l'estensione della zona contigua, nella misura indicata nel comma 1, può dare luogo a fenomeni di sovrapposizione con l'istituita o istituibile zona contigua di pari ampiezza di un altro Stato, tale estensione è provvisoriamente calcolata facendo coincidere, nel tratto interessato, la linea esterna della zona contigua con la linea mediana o con la linea di delimitazione della piattaforma continentale, preferendo di volta in volta l'uno dei due criteri che consenta di raggiungere un risultato di minore ampiezza.
      3. Nei casi di cui al comma 2, la delimitazione definitiva costituisce il risultato di un apposito accordo con lo Stato interessato.
      4. Quanto disposto nel presente articolo non pregiudica in nessun modo le modalità, l'ampiezza ed i limiti che sono fissati per la zona economica esclusiva.

 

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Art. 3.
(Controllo della zona contigua).

      1. Nella zona contigua è esercitato dalle autorità di polizia previste dalla legislazione vigente il potere di:

          a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione applicabili nel territorio, compreso il mare territoriale;

          b) punire le violazioni di cui alla lettera a) commesse sul territorio, compreso il mare territoriale.

Art. 4.
(Difesa dell'ambiente marino
e del patrimonio archeologico e storico).

      1. Resta fermo quanto disposto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 61, in relazione all'istituzione di zone oltre il limite esterno del mare territoriale nelle quali l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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