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PDL 316

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 316



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CHICCHI

Disposizioni in favore del settore commerciale

Presentata il 29 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le piccole e medie imprese del settore commerciale stanno attraversando una nuova fase di difficoltà. La crescita più volte annunciata dal Governo nella scorsa legislatura ritarda, la spesa delle famiglie continua a segnare il passo e l'economia sommersa aumenta ancora di più. In particolare continua il trend negativo del fatturato delle micro imprese mentre quello delle grandi aziende è in crescita sopra l'1 per cento.
      Il settore vive una forte concorrenza interna, alla quale le piccole imprese non possono reggere senza interventi consistenti per favorire l'innovazione tecnologica e l'associazionismo. In tale situazione il sistema creditizio italiano non è adeguato né orientato a sostenere le piccole e medie imprese e non ne aiuta lo sviluppo. Le piccole imprese hanno difficoltà di accesso al credito: pochi servizi mirati, finanziamenti legati alle garanzie reali, tassi mediamente più alti del 3,4 per cento rispetto a quelli praticati alle grandi aziende, mentre il differenziale tra le imprese del nord e quelle del sud è di ben 5 punti.
      Emerge quindi la necessità di far crescere e irrobustire la struttura finanziaria delle piccole imprese commerciali per aiutarle nella competizione di mercato e nel processo di innovazione tecnologica che può accorciare il divario tra piccolo commercio e grande distribuzione.
      Uno dei temi di grande rilevanza per il futuro del piccolo commercio è quello della sicurezza. Secondo dati forniti dalla Confesercenti, molte delle rapine che si consumano nel nostro Paese colpiscono commercianti: soprattutto orafi, tabaccai, gestori di carburante, senza che i colpevoli siano assicurati alla giustizia. È dunque necessario fornire, oltre a un quadro di certezze relative all'ordine pubblico, anche misure straordinarie a sostegno delle imprese
 

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commerciali che intendono dotarsi di moderni impianti di sicurezza quali sistemi di video-sorveglianza.
      Il settore commerciale, grazie agli effetti positivi del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio», cosiddetta «riforma Bersani», ha oggi maggiori opportunità, si è rafforzato il fenomeno del franchising, sono aumentati gli esercizi di vicinato, è leggermente ripreso il mercato immobiliare delle «destinazioni commerciali». A fronte di questa vitalità, però, permangono fattori strutturali che pesano fortemente sul possibile e auspicabile sviluppo delle piccole imprese nella rete distributiva a partire da un forte sviluppo della grande distribuzione che, nel solo comparto alimentare, assorbe oltre il 50 per cento dei consumi su scala nazionale.
      Il processo di sviluppo dei supermercati ha prodotto l'impoverimento del territorio per la carenza di attività commerciali, specie nei centri storici, nelle frazioni e nei quartieri periferici, diventando una forte concausa dell'assenza di punti di aggregazione e di incontro sociale, del disequilibrio urbanistico, dei maggiori costi per la collettività e dell'aumento della criminalità diffusa.
      È necessario prevedere interventi a favore degli esercizi commerciali, nelle frazioni dei piccoli centri montani e rurali, nelle periferie degradate, con la totale detassazione per queste attività che hanno una valenza prettamente sociale.
      Il commercio, il piccolo commercio in particolare, va difeso e rilanciato per l'importante ruolo economico e sociale che svolge.
      È questo lo scopo della presente proposta di legge che all'articolo 1, comma 1, reitera l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, che concedeva un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese per la riqualificazione della rete distributiva, stanziando 150 milioni di euro per l'anno 2006.
      Il comma 2 stabilisce che il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del predetto credito d'imposta sia destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale. Si prevede inoltre che, per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta sia concesso nella misura del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento presso gli esercizi commerciali effettuate dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2006. Il mercato italiano delle carte di credito e di debito, ancorché in forte sviluppo, è ancora sottodimensionato rispetto a quello degli altri Paesi industrializzati. Ciò dipende dalla bassa propensione dei consumatori ad utilizzare strumenti di pagamento diversi dal contante, ma anche dalle resistenze degli esercenti che ritengono il livello delle commissioni applicate alle singole operazioni eccessivamente elevato: la norma ha lo scopo di incentivare l'utilizzo di questi strumenti di pagamento.
      Il comma 3 ripristina un'importante norma abrogata dalla finanziaria 2002 (legge n. 488 del 2001) volta a finanziare l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tramite un credito d'imposta pari al 20 per cento del costo dei beni per tutti gli esercizi e del 50 per cento per le rivendite di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti.
      Il comma 4 conferisce al Fondo unico per gli incentivi alle imprese la somma di 325 milioni di euro per l'anno 2006, 75 milioni di euro per l'anno 2007 e 75 milioni di euro per l'anno 2008, per le finalità di cui all'articolo medesimo.
      Il comma 5 modifica il punto 7) della tabella allegata alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ripristinando in tale modo interamente l'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, recante agevolazioni per il commercio.
      L'articolo 2 si occupa della valutazione delle rimanenze per le attività di vendita al dettaglio del settore moda. È, infatti, particolarmente grave il problema del settore abbigliamento che chiede da tempo di potere contabilizzare il magazzino non a
 

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prezzo d'acquisto ma al vero valore che di anno in anno si riduce consistentemente perché «non più alla moda». Si tratta di un problema di equità fiscale da risolvere in breve tempo. La norma consente una graduale riduzione del valore del magazzino, ai fini contabili nel corso dei sei anni successivi a quello dell'acquisto.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la cosiddetta «legge Tremonti bis», che si occupa di detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. La norma intende aggiungere agli investimenti agevolabili anche l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto, trattandosi di uno dei problemi più seri per la stabilità e la continuità del piccolo commercio.
      L'articolo 4 si occupa dell'eccessivo indebitamento a breve termine delle piccole e medie imprese. Tale condizione, di per sé squilibrata, rischia di compromettere la possibilità di sopravvivenza delle imprese in fasi congiunturali negative.
      I recenti segnali di rallentamento dell'economia impongono di approntare strumenti per prevenire il verificarsi di una crisi dalla quale sarebbe eccessivamente oneroso uscire.
      La norma proposta è intesa a favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese attraverso operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve.
      Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese può già garantire tali operazioni ma lo fa a titolo oneroso (ad eccezione delle operazioni realizzate dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e da quelle che hanno sottoscritto patti territoriali e contratti di programma). La norma costituisce un forte incentivo al consolidamento proprio perché rende gratuite la garanzia diretta, la controgaranzia e la cogaranzia di tali operazioni in tutto il territorio nazionale e perché stanzia risorse ad hoc per tale misura.
      L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva, per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi).

      1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal presente articolo, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006. A tale fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2006.
      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.
      3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio e dei servizi, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998, n. 34, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco dell'anno 2006; a tale fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della

 

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legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2006».

      3. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel medesimo comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo. Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti il credito d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni».

      4. Per la finalità di cui ai commi 1 del presente articolo, 3-bis, 3-ter e 9 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal presente articolo, è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 325 milioni di euro per l'anno 2006, 75 milioni di euro per l'anno 2007 e 75 milioni di euro per l'anno 2008.
      5. Al punto 7) della tabella allegata alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, le parole: «commi 74 e 95» sono sostituite dalle seguenti: «comma 95».

Art. 2.
(Valutazione delle rimanenze per le attività di vendita al dettaglio del settore moda).

      1. Al fine della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

 

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n. 917, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

          a) per il primo anno, 100 per cento del costo;

          b) per il secondo anno, 70 per cento del costo;

          c) per il terzo anno, 50 per cento del costo;

          d) per il quarto anno, 30 per cento del costo;

          e) per il quinto anno, 10 per cento del costo;

          f) dal sesto anno valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge
18 ottobre 2001, n. 383).

      1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «l'ammodernamento di impianti esistenti» sono inserite le seguenti: «, l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto».
      2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2006.

 

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Art. 4.
(Misure per il rafforzamento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese).

      1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo di cui al medesimo comma sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 390 milioni di euro per l'anno 2006 e in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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