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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 399 |
a) l'articolo 1 definisce la figura libero professionale dell'ottico optometrista, e ne delinea il profilo come operatore sanitario;
b) l'articolo 2 descrive analiticamente i contenuti professionali dell'attività, che sono esposti in particolare al comma 1,
c) l'articolo 3 prevede che l'insegnamento universitario relativo sia tenuto nelle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, di intesa con le facoltà di medicina e chirurgia, ciò al fine di evitare qualsiasi possibile confusione (anche di riflesso o derivata) con la figura del medico specialista in oftalmologia;
d) l'articolo 4 detta disposizioni in ordine agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico-optometrista, così come previsto per ogni singola libera professione dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
e) l'articolo 5 istituisce la Federazione nazionale degli Ordini professionali degli ottici optometristi;
f) l'articolo 6 detta norme di natura transitoria relative alle scuole professionali esistenti e prevede l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la legge;
g) l'articolo 7 prevede l'emanazione, da parte delle regioni, delle norme per l'attuazione della legge;
h) l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.
1. È individuata la figura libero professionale dell'ottico-optometrista, con il seguente profilo: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista, compiendo attività dirette alla individuazione, alla prevenzione, alla correzione e alla compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, sia mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, di lenti a contatto, correttive ed estetiche, nonché di ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva di sua competenza.
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1 l'ottico-optometrista individua, realizza, appronta, fornisce, applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia correttive che estetiche, e ausili visivi per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del medico-chirurgo.
2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o le parti di essi, di cui chiede il ricambio o la riparazione.
3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione o all'esecuzione di terapie.
a) essere cittadino italiano o di altro Stato facente parte dell'Unione europea;
b) avere compiuto ventuno anni;
c) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in ottica-optometria, o di un titolo equipollente, rilasciato da facoltà universitarie o corsi di laurea in ottica-optometria, anche di Stati facenti parte dell'Unione europea;
d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione di cui all'articolo 4;
e) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.
8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma 6, tutti coloro che alla medesima data sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di optometria, o da un istituto analogo, istituito dagli enti territoriali o da questi riconosciuto. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrano di avere esercitato per cinque anni tale professione, essendo in possesso del titolo di ottico, di accedere
1. Le facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali, di intesa con le facoltà universitarie di medicina e chirurgia, possono istituire corsi di laurea di primo livello in ottica-optometria, in conformità alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
1. Ogni anno sono disposti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esami di Stato di abilitazione alla professione di ottico-optometrista. Tali esami hanno sede in Roma e consistono in prove scritte ed orali.
2. Possono sostenere gli esami di Stato di abilitazione quanti, in possesso del diploma di laurea in ottica-optometria o equipollente, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera c), hanno svolto, con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica professionale presso un ottico-optometrista in attività e iscritto all'albo di cui al citato articolo 2, comma 6.
3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta da un professore ordinario di una facoltà universitaria di scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da quattro ottici-optometristi iscritti agli albi di cui all'articolo 2, comma 6, con almeno cinque anni di
1. È istituita la Federazione nazionale degli Ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
2. Le norme emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 7 stabiliscono disposizioni relative al funzionamento degli Ordini professionali e della Federazione nazionale, alle elezioni degli organi rappresentativi, alle tariffe, alla deontologia professionale, nonché alla prima formazione degli albi professionali.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. È garantito comunque il completamento degli studi agli allievi che sono iscritti ai corsi stessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato. Le disposizioni del medesimo articolo continuano comunque ad applicarsi agli ottici che, superato il periodo transitorio di cinque anni stabilito dall'articolo 2, comma 8, della presente legge non hanno sostenuto l'esame di stato di abilitazione di
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la professione di ottico-optometrista nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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