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PDL 458

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 458



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI,
ROSITANI, BELLOTTI, ASCIERTO

Disposizioni a tutela della persona sottoposta ad indagini

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 369 del nuovo codice di procedura penale inteso a tutelare la persona sottoposta ad indagini da parte del pubblico ministero, sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, ha assunto in pratica, con la costante diffusione a mezzo della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, il valore di una condanna morale preventiva e difficilmente riparabile, tanto più aggravata dal fatto che in molti casi l'interessato ne viene a conoscenza prima di ricevere per posta, in plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento, l'informazione stessa.
      In considerazione del fatto che tale stravolgimento del fine dell'informazione di garanzia possa avere effetti deleteri e quasi sempre irreversibili nei confronti dell'indagato e, ancora, che norme di legge vengano ritenute violate dal pubblico ministero quando, successivamente, tali convinzioni si rivelino infondate, riteniamo, per tutte queste considerazioni, che si debba imporre il varo di una chiara, trasparente e rigorosa normativa.
      In effetti, in molti Paesi europei il segreto istruttorio è molto meglio tutelato con sanzioni disciplinari, pecunarie e penali nei confronti di chiunque lo violi, siano essi il magistrato o i funzionari di polizia, gli impiegati di cancelleria, gli avvocati, i giornalisti.
       La presente proposta di legge tende, a rimuovere qualsiasi sospetto di intenzionalità politica o di strumentalizzazione dell'attività di indagine da parte della magistratura, al fine di salvaguardarne l'autonomia e l'immagine di imparzialità innanzi all'opinione pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 369, 114, 115 e 329 del codice di procedura penale e di fatto commette atti idonei diretti, in modo non equivoco, a consentire di rendere di pubblico dominio per mezzo della stampa, della televisione e di qualunque altro mezzo l'invio dell'informazione di garanzia a una persona sottoposta ad indagini, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da 15.000 euro a 100.000 euro.


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