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PDL 459

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 459



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, ASCIERTO, BELLOTTI, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI, ROSITANI

Disposizioni per l'accesso ai documenti e agli uffici della pubblica amministrazione da parte dei parlamentari

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di dirimere dubbi, personalizzazioni interpretative ed ogni altro possibile ostacolo al libero accesso che i parlamentari della Repubblica devono avere a tutti i documenti, «nessuno escluso», inerenti l'Amministrazione dello Stato, gli uffici della stessa, nonché le strutture o localizzazioni, il cui accesso sia consentito unicamente a persone provviste di nulla osta di segretezza.
      L'unica eccezione è costituita dai documenti coperti da segreto di Stato o militare, dei quali è unico titolare il Presidente del Consiglio dei ministri.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A ogni parlamentare in carica è riconosciuto il diritto all'accesso a tutti i documenti e agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, degli enti e delle aziende pubbliche o a partecipazione a maggioranza pubblica, nonché degli enti e delle strutture militari. Il parlamentare è dispensato dal possedere l'eventuale nulla osta di segretezza per l'accesso; fanno eccezione il Comando delle Forze alleate dell'Europa meridionale della NATO e le altre strutture militari a comando misto multinazionale, istituite in seguito ad accordi bilaterali o multilaterali, presenti sul territorio italiano.
      2. Previa semplice richiesta verbale, ogni funzionario o impiegato della pubblica amministrazione è tenuto a dare in visione o a consegnare copia del documento richiesto al parlamentare, nonché a farlo accedere agli uffici.
      3. Per tutti i documenti che possono contenere elementi di carattere personale riservato, il parlamentare si deve impegnare per iscritto a non divulgare il contenuto di quelle parti che possano rendere identificabile una persona fisica o comunque porre in relazione tale persona con fatti o argomenti inerenti la sfera personale e privata.

Art. 2.

      1. Qualora dall'esame dei documenti contenenti elementi di carattere personale emergano irregolarità suscettibili di interventi disciplinari e nelle stesse siano inoltre ravvisabili estremi di reato, il parlamentare può investire l'autorità politica responsabile dell'Amministrazione interessata oppure, a suo insindacabile giudizio e sotto la sua piena responsabilità, l'autorità giudiziaria.


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