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PDL 460

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 460



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, ASCIERTO, BELLOTTI, BRIGUGLIO,
GIULIO CONTI, ROSITANI

Istituzione dell'Università della difesa nazionale

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Uno dei problemi di fondo e più attuali dell'istituto militare è quello dell'inserimento più stretto di detto istituto nella società civile e di rendere compatibile questo istituto con i valori guida della società. Ciò richiede a tutti i livelli un approfondimento culturale. Inoltre un grave problema dell'istituto militare è quello del reinserimento dei suoi componenti nella vita civile quando per una causa o l'altra lascino il servizio.
      A tale fine tutti i corsi di formazione nell'ambito delle Forze armate devono costituire particolari elementi di un ben articolato tessuto didattico armonicamente inserito a tutti i livelli nel contesto formativo scolastico e universitario della società nazionale, operando nel senso di una maggiore integrazione tra studi militari e civili.
      Del resto anche il decreto legislativo n. 464 del 1997, recante la riforma strutturale delle Forze armate, ha previsto, al comma 3 dell'articolo 2, che con apposito decreto siano definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. I problemi di formazione e di acculturazione sono, infatti, di primaria importanza, e tra i problemi culturali il primo che ci sembra necessario affrontare è quello di istituire un apposito diploma di laurea in scienze militari, direzionali e sociali per gli ufficiali che attualmente
 

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frequentano le accademie e le altre scuole superiori delle Forze armate. Tutto ciò si rende necessario oggi che si riconosce la necessità di dare un maggiore peso a materie come psicologia, sociologia, organizzazione, scienze del lavoro (meccanizzazione, automazione, eccetera) divenute molto più necessarie che in passato per espletare gli essenziali compiti di comando e di direzione che tanto rilievo hanno ad ogni livello gerarchico delle Forze armate.
      Di fronte alla maggiore consapevolezza politica, sociale e culturale dei giovani, di fronte alla nuova concezione della disciplina militare come «adesione consapevole», di fronte alla necessità di spiegare ogni decisione chiarendone, per quanto possibile, il motivo e le finalità, occorre una preparazione dei quadri diversa, più approfondita, più consapevole delle interdipendenze con il mondo esterno, più credibile.
      Varie leggi hanno regolato la materia nel nostro Paese negli anni passati, tra cui: 1) legge 22 maggio 1959, n. 397: «Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria»; 2) legge 27 maggio 1991, n. 168: «Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie».
      Queste leggi tendevano alla equiparazione al biennio di ingegneria, per gli ufficiali delle carriere «operative» dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e al riconoscimento di alcuni esami per l'ammissione al secondo anno (o al terzo, a giudizio del competente consiglio di facoltà) dei corsi delle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio per gli ufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza. Analoghi provvedimenti sono stati adottati per gli ufficiali del ruolo sussistenza del servizio di commissariato e per quelli del servizio di amministrazione dell'esercito. Tale soluzione, da ritenersi senz'altro parziale, si è peraltro manifestata densa di inconvenienti. Innanzitutto ha prodotto una discriminazione nelle materie di insegnamento in accademia e nei corsi superiori post-accademici, tra quelle di ordine universitario e quelle non conosciute come tali, pregiudizievole per il curriculum personale degli allievi. Ha poi determinato una prassi per cui alcune università hanno ritenuto di non riconoscere, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, altri esami al di fuori di quelli relativi alle materie indicate dalla legge. Ha altresì spinto numerosi ufficiali in servizio ad affollare le facoltà (in special modo giurisprudenza, scienze politiche, statistica, sociologia, ingegneria e matematica) per ottenere un titolo accademico pur restando generalmente nella professione per la quale erano stati abilitati.
      Alcune equiparazioni (o semi equiparazioni) come quella riguardante il biennio di ingegneria non si sono rivelate particolarmente utili. Molte delle materie insegnate non sono state, infatti, di alcuna utilità professionale. I problemi evidenziati sono stati solo parzialmente risolti dal citato decreto legislativo n. 464 del 1997, che, peraltro, demanda ad apposite convenzioni tra le università e le accademie ed istituti militari d'istruzione. Solo con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, sono state istituite le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza. Pur prendendo atto di tale importante innovazione, si ritiene significativo istituire una specifica Università della difesa nazionale, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione.
      A sostegno della rilevanza che ha la istituzione di una università autonoma è interessante esaminare come il problema è stato affrontato all'estero.
      Nella Germania federale sono state istituite dal 1973 apposite università delle
 

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Forze armate ad Amburgo e a Monaco con corsi per circa 600 ufficiali studenti. Con questa forma di università civile per militari si è cercato di risolvere il problema di formare ufficiali in un arco di tempo tollerabile ai fini del servizio e ottenere il riconoscimento ufficiale del diploma di laurea pari, nel valore legale, agli altri titoli accademici.
      In Belgio esiste un programma di studi di livello universitario che termina o con una «licenza in scienze umane e militari» o con un «attestato universitario di ingegnere civile»: la durata dei corsi è rispettivamente di quattro e di cinque anni.
      In Francia esiste il modello dell'Ècole Polytechnique, un istituto di livello universitario, con inquadramento militare alle dipendenze del Ministero delle Forze armate francesi, che prepara non solo gli ufficiali, ma anche professionisti e dirigenti dei vari dicasteri dell'apparato statale. Il relativo decreto istitutivo precisava che essa era destinata a dare agli allievi un'alta cultura scientifica e a formare gli uomini adatti a costituire, dopo la specializzazione, i quadri superiori della nazione e, in particolare, dei Corpi dello Stato, civili e militari, e dei servizi pubblici.
      Anche in Gran Bretagna, la formazione degli ufficiali sembra avviarsi verso una formazione di livello universitario. Oltre ai corsi pre-universitari (PUS - pre-university studies) ed a quelli dell'università militare di scienze di Shrivenham, vi è una aumentata tendenza a far conseguire la nomina ad ufficiale attraverso una preparazione di base universitaria. Se il candidato aspirante ufficiale è già in possesso di una laurea, viene nominato sottotenente al momento dell'incorporamento con anzianità retrodatata a seconda della durata del corso di laurea seguito; dopo un periodo di venti settimane, trascorse presso l'accademia militare di Sundhurst, egli raggiunge le scuole d'arma o dei servizi e poi le unità. Se invece si tratta di studenti universitari non ancora in possesso di laurea che optano per la carriera militare, questi vengono nominati «cadetti universitari» e completano gli studi a spese dell'esercito, frequentano un corso a Sundhurst, trascorrono parte delle loro vacanze ai reparti e, non appena laureati, seguono un corso della durata di quindici settimane, al termine del quale, nel grado di sottotenente, vengono inviati alle scuole d'arma o dei servizi e poi alle unità.
      A parte questi esempi il problema di dare un riconoscimento formale a coloro che sono particolarmente responsabili della difesa, e che hanno acquisito conoscenze qualificanti nelle scienze che presiedono a questo settore, è stato affrontato in molti altri Paesi ed esige un ripensamento anche nel nostro, per i mutamenti che si sono verificati nei rapporti tra società civile e società militare.
      In particolare occorre giungere a una maggiore integrazione della società militare con la più ampia «società» rappresentata dalla comunità del Paese: e questa integrazione passa attraverso una revisione culturale.
      A tale fine la proposta di legge prevede, per la sua attuazione, una intesa tra il Ministero della difesa (per ciò che concerne l'esercito, la marina e l'aeronautica), il Ministero dell'interno (Polizia di Stato), il Ministero dell'economia e delle finanze (Corpo della guardia di finanza) e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di stabilire dei piani di studio normativi per le singole accademie e i corsi post-accademici.
      Nell'attuazione dei primi provvedimenti dovrà comunque essere regolata, sia pure con disposizioni transitorie, la posizione degli ufficiali in servizio che abbiano frequentato le accademie e le scuole di applicazione prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti in oggetto.
      Nell'attuale situazione italiana, la soluzione più razionale del problema appare quella di inserire le accademie militari e le scuole di applicazione d'arma tra gli istituti di ordine universitario, allo scopo sia di eliminare gli inconvenienti citati, sia di aumentare il prestigio degli studi militari, ingiustamente confinati nel limbo della cultura nazionale.
      Con tale soluzione, dopo la frequenza di un corso quadriennale (il biennio presso le accademie militari e il biennio presso le
 

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scuole di applicazione) i giovani potranno conseguire una «laurea in scienze militari», con specializzazioni in armi terrestri, armi navali e armi aeronautiche.
      Gli istituti militari possono aspirare a una elevazione a rango universitario in considerazione dei titoli di qualità e di serietà negli studi che li contraddistinguono. Ne sono garanzia la presenza di numerosi insegnanti universitari (nella sola accademia militare di Modena insegnano molti professori civili tra i quali famosi docenti universitari), l'inquadramento disciplinare dei discenti, l'efficace vigilanza dei quadri permanenti sul regolare svolgimento degli studi, l'ottima e razionale organizzazione scolastica, frutto di lunga esperienza, il favorevole rapporto insegnanti-allievi, la tradizionale serietà, la rispondenza dei programmi, le continue selezioni dei discenti.
      La proposta di legge riguarda nel complesso una popolazione scolastica di poche centinaia di ufficiali e rende giustizia a coloro che hanno seguito e seguono un iter formativo completo rispetto a coloro che sono diventati e diventano tuttora ufficiali per vie più comode e più brevi.
      Il titolo accademico deve essere attribuito soltanto a quegli ufficiali che hanno superato il ciclo quadriennale di studi militari e serve a contraddistinguerli da coloro che raggiungono il grado di ufficiale attraverso iter diversi. Si tratta di rendere giustizia, almeno sul piano formale del riconoscimento del valore degli studi compiuti, a quegli ufficiali che si sono assoggettati a una preparazione completa e approfondita rispetto a quelli che hanno seguito la via più breve e per i quali non esiste alcuna discriminazione nello sviluppo della carriera, in quanto vengono loro riconosciute le stesse possibilità di avanzamento, di trattamento economico e di ricoprire incarichi di prestigio che esistono per gli ufficiali provenienti dai corsi regolari.
      In questo modo si assicurerà ai giovani la possibilità di acquisire un titolo che le facoltà universitarie concedono ai propri laureati, con vantaggi nel proseguimento eventuale degli studi, e si aumenterà il prestigio degli istituti militari, i cui programmi hanno assunto - con il progresso degli armamenti e della tecnica - una complessità e una vastità tali da giustificare ad abundantiam la proposta del loro inserimento in un contesto universitario.
      La parificazione di diritto e di fatto degli studi militari regolari a quelli delle facoltà universitarie, che presentano tanti punti in comune, comporterà indubbiamente la necessità di ritoccare alcuni programmi e di rivedere talune modalità di insegnamento. In particolare, si dovrà procedere alla formazione di un corpo stabile di insegnanti militari, ovviando all'inconveniente di avvicendare continuamente gli ufficiali insegnanti. In questo settore si dovrà operare decisamente e in profondità, assicurando la possibilità agli ufficiali che saranno incaricati dell'insegnamento di una adeguata preparazione preventiva e di uno sviluppo di carriera che non preveda la loro rotazione da un incarico all'altro, in settori senza alcuna correlazione tra loro.
      L'approvazione della proposta di legge consentirà di migliorare qualitativamente e quantitativamente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente, renderà possibile l'interscambio - tramite la possibilità di accedere con il diploma di laurea ai vari concorsi - con le altre amministrazioni dello Stato e determinerà un maggior prestigio nella collocazione sociale degli ufficiali.
      Un ulteriore passo avanti in questo processo di «acculturazione universitaria» per gli ufficiali sarà reso possibile attraverso il riordinamento degli istituti di formazione, in particolare con la creazione di una vera e propria Università della difesa nazionale.
      L'istituzione di un'unica Università della difesa nazionale, che comprenda e riordini il complesso di istituti, accademie e scuole militari operanti in modo settoriale nel nostro Paese, trae motivazione profonda dalla necessità di affrontare con visione unitaria i problemi della difesa nazionale, intesa nelle sue due componenti di difesa militare e difesa civile e discende naturalmente da quanto precedentemente
 

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esposto in merito all'esigenza dell'istituzione di una laurea per i militari.
      Per quanto elevato sia il livello degli studi militari nel nostro Paese e degna di nota la serietà con cui essi vengono svolti, appare di fondamentale importanza l'esigenza di un maggiore coordinamento tra i piani di studio dei vari istituti e indispensabile un più frequente contatto tra studiosi e insegnanti militari e civili, per creare la tanto auspicata mentalità «interforze» tra esercito, marina e aeronautica e Corpi armati dello Stato e di «interscambio» con gli organismi della difesa civile e con le università nazionali in cui si svolgono studi similari.
      È necessario considerare questi problemi con la visione globale delle esigenze della difesa nazionale e con una politica unica di direzione dei vari istituti, prevedendo l'unificazione - per quanto possibile - di modalità di insegnamento, programmi, norme di governo del personale, criteri di selezione, testi e infrastrutture, non esitando ad eliminare quegli istituti che a un attento esame risultino scarsamente idonei al raggiungimento degli scopi compresi nella formula «interforze-interscambio» delineata.
      Come già succintamente esposto, l'esame obiettivo della situazione esistente nel settore scolastico militare ha suggerito i contenuti della presente proposta di legge; vi ha concorso anche l'opportunità di riconoscere ai fini civili il valore degli studi che gli ufficiali compiono nella severa atmosfera dei loro istituti, che li caratterizza in maniera positiva nel confronto con le università e gli istituti civili. Si conseguirà così anche il risultato di soddisfare l'esigenza sempre più generalmente avvertita del riconoscimento degli studi militari per lo svolgimento delle professioni civili, qualora circostanze dovessero obbligare gli ufficiali a interrompere la carriera. Tale necessità è stata ribadita dal citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, che ha stabilito, all'articolo 2, apposite convenzioni finalizzate a definire le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli rilasciati riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
      La presente proposta di legge si caratterizza per le seguenti innovazioni:

          a) facilitazione del conseguimento di una laurea per gli ufficiali;

          b) riorganizzazione degli istituti esistenti, assicurando in essi la presenza di insegnanti universitari in misura non inferiore al 50 per cento del corpo insegnante, con possibilità di rilasciare diplomi universitari, diplomi di laurea in scienze militari e dottorato di ricerca (articoli 5 e 6);

          c) riconoscimento della presenza degli studenti militari e dei professori universitari negli organismi di gestione dell'Università della difesa nazionale e dei singoli istituti (articolo 10);

          d) istituzione di un ruolo unico per gli insegnanti militari (articolo 12).

      Tra le novità di maggiore rilievo va ricordata anche la fusione in dipartimenti universitari delle tre scuole di guerra dell'esercito, marina ed aeronautica, dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze e del Centro alti studi per la difesa (articolo 6). Le motivazioni che hanno condotto a questa soluzione consistono nella individuazione di un gruppo di discipline comuni alle cinque scuole, che non hanno motivo di essere studiate separatamente e che ben si prestano alla creazione dei dipartimenti: si tratta di strategia globale, ricerca operativa, impiego delle forze, difesa civile, armi speciali, organizzazione.
      Il dottorato di ricerca si qualifica come titolo avente valore per l'inserimento degli ufficiali nell'area direttiva delle Forze armate, nell'ambito della ricerca scientifica e nel settore dell'insegnamento. I dipartimenti si configurano come organizzazione di una pluralità di settori di approfondimento, ricerca e insegnamento, ai quali si dovrà pervenire attraverso la necessaria sperimentazione pratica, fissata in due anni (articolo 13).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita l'Università della difesa nazionale, ente di diritto pubblico, con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione. Essa garantisce la preparazione culturale e professionale degli ufficiali preposti alla difesa militare e del personale dirigente addetto alla difesa civile, nonchè la formazione dei docenti.
      2. L'Università della difesa nazionale concorre, con il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico e della difesa del Paese promuovendo forme di collaborazione e di interscambio con le altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere.

Art. 2.

      1. L'Università della difesa nazionale è l'unico ente autorizzato alla formazione di base, alla specializzazione e al perfezionamento degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato addetti o comunque destinabili alla difesa militare nonché del personale dirigente addetto alla difesa civile. L'Università organizza la propria attività didattica e scientifica in sedi diverse con l'unificazione di modalità di insegnamento, programmi, politica del personale, criteri di selezione e di esami, testi e infrastrutture.

Art. 3.

      1. Le accademie militari e le scuole di applicazione d'arma sono istituti inquadrati nell'Università della difesa nazionale.

 

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Art. 4.

      1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che hanno compiuto il ciclo quadriennale degli studi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire, su domanda, la laurea in scienze militari, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, e della giustizia, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 5.

      1. Almeno il 50 per cento del personale insegnante dell'Università della difesa nazionale deve essere formato da professori universitari.

Art. 6.

      1. L'Università della difesa nazionale rilascia i seguenti titoli:

          a) diploma universitario;

          b) diploma di laurea in scienze militari;

          c) dottorato di ricerca.

      2. I diplomi universitari sono rilasciati con riferimento ai vari indirizzi previsti nelle branche della difesa militare e della difesa civile dopo la frequenza di corsi biennali.
      3. Il diploma di laurea in scienze militari è rilasciato al termine dei corsi di laurea di armi terrestri, di armi navali e di armi aeronautiche, dopo la frequenza di un ciclo di studi quadriennale.
      4. Il dottorato di ricerca si consegue presso i dipartimenti derivanti dalla unificazione delle scuole di guerra dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze

 

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e del Centro alti studi per la difesa. Il diploma è conseguito nei dipartimenti da coloro che, dopo la laurea in scienze militari, abbiano svolto attività di studio per almeno un triennio e siano pervenuti a risultati di valore scientifico riconosciuti da una commissione formata da docenti universitari e da ufficiali designati dal dipartimento stesso.
      5. Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato a verifiche annuali della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Art. 7.

      1. Il diploma di laurea in scienze militari è conseguito al termine dei seguenti corsi di laurea, differenziati in base agli istituti in cui si svolgono e al rispettivo piano di studi:

          a) difesa terrestre;

          b) difesa navale;

          c) difesa aeronautica.

      2. I corsi di laurea possono dividersi nei seguenti indirizzi: giuridico, economico e sociologico.

Art. 8.

      1. Sono organi dell'Università della difesa nazionale:

          a) il rettore;

          b) il consiglio nazionale interforze;

          c) i consigli dei corsi di diploma e i relativi direttori;

          d) i consigli dei corsi di laurea e i relativi direttori;

          e) i consigli dei dipartimenti e i relativi direttori.

 

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Art. 9.

      1. Il rettore presiede alla gestione unitaria dell'Università della difesa nazionale, di cui ha la rappresentanza legale. È nominato tra gli ufficiali generali e gli ammiragli dal comitato dei capi di stato maggiore e svolge le seguenti funzioni:

          a) mantiene rapporti con gli altri Corpi armati dello Stato, militarizzati e non, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con gli enti e organismi interessati ai problemi della difesa nazionale;

          b) assolve funzioni di promozione e di coordinamento delle attività, assicurando rapporti con le altre università mediante lo svolgimento di seminari, incontri, dibattiti e attività in comune, garantendo anche lo svolgimento dei programmi, in uno spirito interforze teso al superamento delle visioni settoriali, che tengano costantemente presenti le esigenze complessive della difesa nazionale nelle sue fondamentali componenti di difesa militare e di difesa civile;

          c) adotta, nei confronti del personale docente, non docente e dei frequentatori dei corsi, i provvedimenti che gli sono attribuiti dallo statuto dell'Università.

      2. Il rettore dura in carica tre anni.

Art. 10.

      1. Il consiglio nazionale interforze è composto da:

          a) il rettore, che lo presiede;

          b) un rappresentante del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

          c) un rappresentante del capo di stato maggiore della Difesa, del capo di stato maggiore dell'Esercito, del capo di

 

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stato maggiore della Marina, del capo di stato maggiore dell'Aeronautica;

          d) un rappresentante rispettivamente del capo della Polizia di Stato, del comandante del Corpo della guardia di finanza, del comandante del Corpo forestale dello Stato, degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

          e) i direttori dei corsi di diploma, di laurea e dei dipartimenti in cui si suddivide l'Università della difesa nazionale;

          f) dieci rappresentanti dei docenti civili, cinque rappresentanti dei docenti militari, cinque rappresentanti dei frequentatori dei corsi e due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

      2. Al consiglio nazionale interforze, che deve essere convocato dal rettore almeno una volta l'anno, spettano la definizione dei programmi e il governo dell'Università della difesa nazionale. Esso deve elaborare e tenere aggiornato lo statuto con l'indicazione dei corsi di diploma, di laurea e dei dipartimenti, unitamente alle modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 11.

      1. Ciascun consiglio dei corsi di diploma, dei corsi di laurea e di dipartimento, è composto da:

          a) il direttore, nominato dal rettore dell'Università della difesa nazionale tra gli ufficiali di Forza armata e dei Corpi armati dello Stato, militarizzati e non;

          b) il 40 per cento dei professori universitari insegnanti nell'istituto;

          c) il 40 per cento degli insegnanti militari dell'istituto;

 

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          d) i rappresentanti dei frequentatori dei corsi ed eventualmente della regione in cui ha sede l'istituto.

      2. Ai consigli spetta l'organizzazione interna degli istituti, la definizione e l'aggiornamento del regolamento, sulla base di quanto stabilito dal consiglio nazionale interforze.

Art. 12.

      1. I professori civili devono essere autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere l'attività di insegnamento presso gli istituti militari.
      2. Gli insegnanti militari sono compresi in un unico ruolo, suddiviso in fasce a seconda della specializzazione, al quale si accede per concorso, su base nazionale, per titoli ed esami.
      3. La dotazione organica del ruolo degli insegnanti militari è fissata dal consiglio nazionale interforze. Gli ufficiali iscritti nel ruolo degli insegnanti militari devono:

          a) svolgere attività didattica continuativa nel corso di lezioni, esercitazioni, seminari e assistenza ai frequentatori;

          b) svolgere attività di ricerca e di promozione della ricerca nel settore di specifico interesse;

          c) svolgere le altre attività loro attribuite dai consigli dei corsi cui appartengono.

Art. 13.

      1. Il consiglio nazionale interforze, entro sei mesi dalla sua costituzione, tenuto conto delle proposte avanzate dai singoli istituti, elabora un progetto dell'organizzazione scolastica da attuare con particolare riferimento ai dipartimenti da costituire e ai corsi di diploma e di laurea da svolgere, avviandone la sperimentazione.

 

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      2. Al termine del secondo anno accademico di attuazione della sperimentazione, si provvede alla definitiva istituzione dell'Università della difesa nazionale.

Art. 14.

      1. Il ruolo degli insegnanti militari è inizialmente formato sulla base dei risultati dei concorsi previsti dall'articolo 12. Successivamente è alimentato da coloro che conseguono il dottorato di ricerca.


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