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PDL 644

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 644



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Riconoscimento della lingua dei segni italiana

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia abbiamo una serie di leggi che costituiscono riferimenti fondamentali utili ad inserire le persone portatrici di handicap nella vita sociale ed a ripristinare a loro favore l'esistenza di eguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino. Ricordo, tra le altre, la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che, in particolare, al titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato, dettando norme speciali per gli alunni sordi. Ma è proprio in riferimento a quest'ultima categoria che si rende necessario un ulteriore intervento.
      I sordi in Italia sono circa 70 mila, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita, sia coloro che hanno perso l'udito dopo aver appreso il linguaggio parlato. Le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente maggiori per i primi. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta ai bambini sordi il pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità, utile all'accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento è rappresentato dalla lingua dei segni italiana, che ha una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni, infatti, è la lingua naturale delle persone sorde, perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo
 

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dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato. Non si tratta di contrapporre il linguaggio orale alla lingua dei segni, bensì di integrare le diverse possibilità per portare la persona sorda ad inserirsi meglio nella società, ad avere sicurezza in se stessa, a sentirsi partecipe delle varie situazioni sociali.
      In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni dei sordi.
      L'Unione europea dei sordi creata nel 1985, che rappresenta attualmente le associazioni di quattordici Stati membri dell'Unione europea, tra questi l'Italia, dopo l'approvazione della citata risoluzione ha posto al centro della sua azione il riconoscimento della comunità dei sordi come minoranza linguistica e conseguentemente il riconoscimento della lingua dei segni come lingua della comunità dei sordi da parte degli Stati membri dell'Unione europea, e nell'Assemblea generale annuale tenutasi a Bruxelles il 27 settembre 1997 ha approvato una risoluzione in cui si chiede a tutti gli Stati membri dell'Unione europea di garantire piena ed eguale partecipazione nella società ai sordi e di rispettare i loro diritti umani e civili.
      Ormai anche in Italia esistono dizionari della lingua dei segni, e molte altre pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche, della lingua dei segni italiana.
      Nel corso degli ultimi anni anche la presenza degli interpreti della lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l'informazione dei sordi; analoghe funzioni saranno sempre più richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria ed altri.
      La proposta di legge prevede all'articolo 1 il riconoscimento della lingua dei segni italiana quale lingua propria della comunità dei sordi e come lingua di una minoranza linguistica degna della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione.
      All'articolo 2 si prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge in modo che la lingua dei segni italiana possa essere usata nel corso dei procedimenti giudiziari, in tutti i rapporti che i sordi hanno con le pubbliche amministrazioni, e nelle scuole di ogni ordine e grado.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana come lingua propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.
      2. L'uso della lingua dei segni italiana gode di tutte le garanzie e dei provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. Il Governo emana, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza sordomuti.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve:

          a) fissare le modalità atte a consentire l'uso della lingua dei segni italiana nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali;

          b) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della lingua dei segni italiana nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          c) prevedere l'insegnamento della lingua dei segni italiana nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi;

 

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          d) garantire l'utilizzo dell'interprete della lingua dei segni nelle università;

          e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l'uso della lingua dei segni italiana piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.


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