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PDL 551

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 551



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella scorsa legislatura, la Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza il testo che qui si ripropone in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione. Tale proposta, pur essendo stata successivamente esaminata dalla competente Commissione parlamentare del Senato, non è stata tuttavia approvata in via definitiva.
      È il caso di evidenziare come l'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda Costituzione», ha modificato il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, nel senso di prevedere che per il distacco di una provincia o di un comune dalla regione di appartenenza occorra l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province o dei comuni interessati, espressa mediante referendum.
      Il disposto costituzionale di cui sopra supera, quindi, quanto disposto dall'articolo 44, terzo comma, ultimo periodo, della legge 25 maggio 1970, n. 352, che stabilisce l'indizione del referendum sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono distaccarsi, sia nel territorio della regione alle quali le province o i comuni intendono aggregarsi. Tale ultima disposizione ha impedito che la sola popolazione interessata potesse esprimersi sulla volontà o meno di passaggio ad altra regione.
      In ragione di quanto sopra evidenziato, occorre approvare una legge ordinaria che
 

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regolamenti l'istituto del referendum per il caso che qui interessa, sì da rendere le norme coerenti con il nuovo disposto del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione.
      Analogamente, occorre modificare il secondo comma dell'articolo 42 della legge n. 352 del 1970, relativamente alle deliberazioni dei consigli provinciali e comunali che devono corredare la richiesta di referendum, oltre al quarto comma dell'articolo 45.
      Si fa appello, pertanto, agli onorevoli colleghi per una celere approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altre regioni, la richiesta di referendum è corredata dalle deliberazioni dei consigli provinciali o dei consigli comunali, rispettivamente, delle province o dei comuni di cui si propone il distacco».

Art. 2.

      1. All'articolo 43, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: «sia raggiunto» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».

Art. 3.

      1. All'articolo 44, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è indetto nei territori delle province e dei comuni che chiedono il distacco da una regione e l'aggregazione a un'altra».

Art. 4.

      1. All'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al terzo comma,

 

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invia ai consigli regionali delle regioni le cui circoscrizioni sono modificate il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione, affinché si esprimano ai sensi del medesimo articolo 132. Entro i successivi settanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria, unitamente ai pareri resi dai consigli regionali se pervenuti. I disegni di legge costituzionale che prevedono la modificazione del territorio delle regioni a statuto speciale sono altresì comunicati alle regioni stesse e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo il procedimento di modificazione stabilito dai rispettivi statuti speciali».


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