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PDL 145

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 145



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Nuova denominazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Ministero della pubblica istruzione è stato istituito nel 1847 da Re Carlo Alberto con il nome di Segreteria di Stato per la pubblica istruzione in sostituzione del cosiddetto «Magistrato della Riforma» il cui presidente era il padre gesuita Luigi Taparelli D'Azeglio.
      Tale Segreteria aveva la competenza per ogni grado e indirizzo di istruzione. Con la legge Boncompagni del 1848, che affermava che la pubblica istruzione era Ufficio civile e non religioso, si passava tutta l'istruzione, compresa l'università, al Segretariato della pubblica istruzione e lo si denominava Ministero della pubblica istruzione. Con la legge Casati del 1859, che dette l'impianto generale del sistema di istruzione, si aggiunse anche l'istruzione tecnica.
      Da allora, cioè dall'Unità d'Italia, il Ministero della pubblica istruzione rimase tale fino al 1927, quando venne denominato Ministero dell'educazione nazionale dal regime fascista.
      Nel dopoguerra riprende la vecchia denominazione di Ministero della pubblica istruzione fino a che, con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assume la denominazione di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      La rimozione dell'aggettivo «pubblica» non sembra consigliabile perché, al di là delle intenzioni, essa appare come un'oggettiva
 

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svalutazione del ruolo delle pubbliche istituzioni in materia di istruzione.
      Infatti, il ruolo dell'Esecutivo non può essere che relativo all'istruzione pubblica, in quanto ai sensi della nostra Costituzione, articolo 33, l'istruzione privata è libera e «senza oneri per lo Stato».
      Ai sensi del medesimo articolo 33, lo Stato ha il dovere di istituire scuole di ogni ordine e grado e di emanare le norme generali che le disciplinano. Il che naturalmente non potrebbe fare per l'istruzione privata.
      La legge sulla parità scolastica (legge 10 marzo 2000, n. 62) riconosce alle scuole non statali, in possesso dei requisiti indicati dalla medesima legge, la parità con la scuola pubblica. La legge dello Stato ha sancito, altresì, l'esistenza di un unico sistema pubblico di istruzione.
      Ciò considerato non si comprende per quali motivi l'aggettivo «pubblica» dovrebbe scomparire dalla denominazione dell'amministrazione governativa in questo campo, disorientando l'opinione pubblica e gli operatori del settore. Tutto ciò mentre la scuola pubblica ha bisogno di un vigoroso rilancio per affrontare le nuove domande di istruzione che emergono dai mutamenti socio-culturali in atto nel Paese.
      Pertanto, con la presente proposta di legge si ripristina la precedente denominazione del Ministero.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assume la denominazione di Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.


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