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PDL 633

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 633



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Istituzione della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Parma

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si inserisce tra gli strumenti di deflazione della giustizia italiana ed in particolare in quel progetto di razionalizzazione delle sedi degli uffici giudiziari e di individuazione della dimensione ottimale degli uffici stessi, in relazione alla diversa ripartizione delle competenze operata con le ultime riforme approvate e da approvare. Una diversa distribuzione dei carichi di lavoro coniugata ad un maggiore collegamento al territorio sono elementi di allentamento delle tensioni delle sedi giudiziarie.
      La istituzione della corte d'appello e della corte di assise di appello di Parma risponde a tali esigenze e trova più di una motivazione in considerazioni di ordine pratico e di natura strutturale.
      La corte di appello di Bologna raccoglie attualmente le istanze di secondo grado della regione Emilia Romagna, che all'ultimo censimento contava una popolazione di circa 4 milioni di abitanti.
      Con i suoi 22.000 chilometri quadrati l'Emilia Romagna è una delle regioni più vaste d'Italia: la giurisdizione su di un territorio così ampio rende necessarie lunghe peregrinazioni da parte di utenti e di avvocati, con conseguente ed inevitabile lievitazione dei disagi e dei costi.
      L'imponente mole di lavoro non è d'altronde più compatibile con le strutture della corte di appello di Bologna.
      Una decisiva attenuazione di tali problemi deriverebbe dalla ripartizione del carico giudiziario tra due sedi di corte di appello nell'ambito della regione.
 

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      Parma fu già sede di corte di appello fino al 1923, anno in cui la corte fu soppressa per motivi legati al contesto politico dell'epoca.
      La città si trova in posizione centrale rispetto all'Emilia occidentale, alle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia: si tratta di un'area di oltre 8.300 chilometri quadrati e di oltre un milione di abitanti, dimensioni territoriali e demografiche superiori a quelle di competenza di corti di appello già esistenti.
      Per importanza storica, economica e culturale, Parma è la seconda tra i centri urbani dell'Emilia. È altresì dotata di una università, seconda per tradizione a quella di Bologna e, già in passato, è stata prescelta come sede per la sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Parma una corte di appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.

Art. 2.

      1. È istituita in Parma una corte di appello in funzione di corte di assise di appello nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Parma, di Reggio Emilia e di Piacenza.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.
      2. Nello stesso termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di assise ed alla corte di assise di appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente della corte di appello

 

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di Parma e della corte di appello di Parma in funzione di corte di assise di appello, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Parma fissata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.


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