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PDL 101

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 101



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MUSSI

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La nostra Carta costituzionale fino alla riforma del 2001 - con la quale è stato modificato il titolo V della parte seconda ed è stata introdotta, all'articolo 117, secondo comma, lettera s), tra le materie di competenza esclusiva dello Stato anche quella relativa alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» - non conteneva alcuna espressa disposizione che avesse ad oggetto l'ambiente in quanto tale. Gli unici riferimenti alla tematica ambientale potevano essere ricavati dal secondo comma dell'articolo 9, laddove si stabilisce che «La Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», o indirettamente dal primo comma dell'articolo 32, laddove si dispone che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...)».
      Nel corso di più di cinquant'anni sono state la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare attraverso interpretazioni estensive, evolutive e combinate degli articoli 9 e 32, e quella della Suprema Corte di cassazione, che progressivamente hanno posto in luce alcuni elementi fondamentali volti a riconoscere la protezione dell'ambiente quale finalità prioritaria e a collocarla correttamente nell'alveo degli interessi pubblici nazionali.
      Grazie a questa evoluzione giurisprudenziale l'ambiente è venuto progressivamente
 

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a configurarsi innanzitutto come «valore trasversale», concetto su cui la stessa Corte costituzionale ha avuto occasione di tornare anche in successive pronunce come nelle sentenze nn. 407 e 536 del 2002: la nozione giuridica di «tutela dell'ambiente» non è, cioè, circoscrivibile nel concetto di una singola materia, ma assurge piuttosto al rango di «valore trasversale», costituzionalmente protetto. Se in linea di massima ciò non esclude, secondo la Corte, la titolarità in capo alle regioni di competenze legislative su materie per le quali quel valore costituzionale assume rilievo, allo stesso tempo, in funzione di quel valore, lo Stato può sempre dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale.
      L'apporto giurisprudenziale è stato poi completato dalle elaborazioni teoriche condotte dalla dottrina nella definizione di un concetto giuridico di ambiente inteso quale «bene giuridico unitario», tale da comprendere, cioè, tutte le risorse naturali e culturali: i sistemi terrestri, acquatici e aerei, da un lato, e il territorio sotto il profilo urbanistico, pianificatorio, storico-artistico e paesaggistico dall'altro.
      A seguito di questi importanti contributi teorico-pratici, l'ambiente ha dunque assunto il rango di valore costituzionale, andando ben al di là di quanto originariamente previsto dall'articolo 9 della Costituzione, e rendendo nel contempo necessaria, e ormai improrogabile, una modifica di tale norma, volta a configurare l'ambiente non più solo come un ambito materiale, appartenente alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del novellato articolo 117 della Costituzione, ma anche come un valore costituzionalmente protetto. Raccogliendo il frutto di quanto sin qui elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, appare allora indispensabile che la Repubblica riconosca e garantisca l'ambiente e gli ecosistemi quali valori fondamentali e beni inviolabili del pianeta, e quindi anche del nostro Paese.
      Anche a livello internazionale, infatti, il legame tra protezione dell'ambiente e diritti dell'uomo è stato oggetto, da moltissimi anni, di riflessioni e dibattiti. In particolare, fin dagli anni settanta è emersa la necessità di individuare una nozione di ambiente che comprendesse non solo gli «ecosistemi» o «la natura», intesi in senso descrittivo, come concetti esterni all'uomo, ma piuttosto quali componenti essenziali della dignità e del benessere cui l'uomo ha diritto. Sarà qui sufficiente ricordare che già la Conferenza di Stoccolma nel 1972 significativamente introdusse, tra i princìpi fondamentali, quello del «diritto dell'uomo a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente la cui qualità gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere», mentre, in termini più recenti, di rilievo appare l'impegno assunto dagli Stati durante la Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 per il rafforzamento delle misure nazionali a tutela dell'ambiente e della salute. Un ulteriore passo verso il riconoscimento di «un ambiente salubre», quale diritto sostanziale di natura costituzionale, è certamente rappresentato dalla «Convenzione di Aarhus» sul diritto all'informazione, l'accesso alla giustizia e alla partecipazione ai procedimenti decisionali in materia di ambiente, approvata e firmata il 25 giugno 1998 dall'Unione europea, grazie anche alle sollecitazioni provenienti da diverse organizzazioni non governative. Tale Convenzione, recepita nell'ordinamento italiano con la legge 16 marzo 2001, n. 108, nell'enunciare all'articolo 1 il proprio oggetto, prevede che «Al fine di contribuire a proteggere il diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti e future, di vivere in un ambiente atto a garantire la propria salute e il proprio benessere, ciascuna Parte garantisce i diritti di accesso all'informazione sull'ambiente, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso alla giustizia in materia di ambiente, conformemente alle disposizioni della presente convenzione».
      Nonostante il vivace dibattito in ambito internazionale ed europeo, cui si è fatto cenno, va purtroppo rilevato come siano ancora non numerose le Costituzioni nazionali che riconoscono l'ambiente, e la sua salvaguardia, come diritto o valore fondamentale di rilievo costituzionale. Tra
 

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le Costituzioni modificate va ricordata quella belga (1993) che all'articolo 23 ha previsto che «tutti hanno diritto di condurre una vita conforme alla dignità umana», specificando poi che tale diritto comprende il «diritto alla protezione di un ambiente sano»; quella portoghese che nel 1997 ha modificato l'articolo 66, che già prevedeva il diritto all'ambiente, con un richiamo allo sviluppo sostenibile; e la nuova Costituzione federale svizzera, che nel 2000 ha introdotto un'intera sezione, composta di otto articoli, dedicata all'ambiente e alla pianificazione del territorio, e i cui articoli 73 e 74 sono specificatamente dedicati allo sviluppo sostenibile, il primo, e alla protezione dell'ambiente, il secondo. Nel 2005 anche in Francia è stata approvata una legge costituzionale riguardante la Charte de l'environnement, che tra l'altro inserisce nel preambolo della Costituzione francese un riferimento ai diritti e ai doveri riguardanti l'ambiente. I diritti e i doveri consacrati nella Carta dell'ambiente sono ora costituzionalizzati e posti allo stesso livello dei diritti civili e politici contenuti nella Déclaration del 1789 e dei princìpi economici e sociali enunciati nel preambolo alla Costituzione del 1946.
      La presente iniziativa legislativa di modifica dell'articolo 9 della Costituzione si colloca allora in questo contesto storico e normativo: da un lato essa raccoglie le istanze e le elaborazioni teorico-normative e giurisprudenziali, sia nazionali che internazionali, che hanno caratterizzato le evoluzioni in materia ambientale degli ultimi decenni; dall'altro mira a porre il nostro Paese all'avanguardia a livello internazionale, assieme ad altri Paesi come il Belgio, il Portogallo, la Svizzera e la Francia, nel tentativo di rendere compiutamente effettivo e sostanziale il riconoscimento del diritto costituzionale ad un ambiente salubre.
      Nella XIV legislatura la Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura un buon testo di integrazione dall'articolo 9, ma la maggioranza e il Governo non ne hanno consentito l'approvazione definitiva. Si poteva partire da quel testo oppure riavviare l'iter, mantenendo i riferimenti allo sviluppo sostenibile e al diritto all'acqua che sono contenuti nella presente proposta di legge costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Riconosce e garantisce l'ambiente e gli ecosistemi quali beni inviolabili e valori fondamentali propri e del pianeta.
      Promuove lo sviluppo sostenibile e il rispetto degli animali. Protegge le biodiversità.
      Tutela l'accesso all'acqua quale bene comune pubblico».


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