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PDL 182

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 182



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Concessione di benefìci previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non rientra nel novero dei soggetti destinatari dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto». Infatti, il riferimento all'assicurazione obbligatoria INAIL, contenuto in tale articolo, alla quale sono soggette le sole imprese private e non anche le amministrazioni pubbliche, porta ad escludere che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa godere al momento di tali benefìci. Di conseguenza, a tale personale non si applicano nemmeno le disposizioni dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che hanno dettato una disciplina profondamente innovativa per la fruizione dei benefìci previdenziali in questione, senza però allargare l'ambito delle categorie che ne beneficiano.
      Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha operato e opera quotidianamente a contatto con l'amianto.
      Esiste una quota, per quanto ridotta, di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha contratto malattie professionali derivate dall'esposizione all'amianto.
      Sono tutt'altro che infrequenti interventi di soccorso espletati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'interno di impianti o edifici ancora interessati dalla presenza di materiali coibentanti contenenti amianto (fabbricati anche rurali, con interessamento di tetti, intonaco delle mura, pannelli termo-isolanti e fono-assorbenti, canne fumarie di
 

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camini a legno, tubature di acquedotti, vagoni ferroviari), con conseguente potenziale esposizione all'inalazione o ingestione di fibre di tale sostanza tossica in quantità superiore ai valori di picco fissati dalla legislazione nazionale.
      È inoltre risaputo che in passato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha operato in presenza continuativa di amianto, ove si tenga conto che parte degli stessi equipaggiamenti individuali, delle dotazioni e dei mezzi di intervento contenevano fibre di tale materiale.
      Il presente provvedimento mira a riconoscere al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto ovvero che è stato o è tuttora esposto all'amianto gli stessi benefìci previdenziali riconosciuti ai lavoratori delle imprese private dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente 1,50.

Art. 2.

      1. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

          a) 1,50 per cento, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

          b) 1,25 per cento, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate dalla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

 

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Art. 3.

      1. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefìci previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

Art. 4.

      1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui agli articoli 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.
      2. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

Art. 5.

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1o ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai princìpi e criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3,

 

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comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso oneri a carico del bilancio dello Stato, in aggiunta a quelli quantificati all'articolo 6.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    


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