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PDL 625

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 625



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese presenta percentuali di rappresentanza femminile nel mondo del lavoro, della rappresentanza politica e dei livelli decisionali del settore privato e pubblico quasi imbarazzanti. L'Italia detiene, infatti, il triste primato di una percentuale di parlamentari donne pari ad appena l'11 per cento, mentre si posiziona nella classifica redatta dall'ONU, nell'ambito del Programma di sviluppo per la parità, al trentaduesimo posto, dietro al Botswana.
      Il virtuoso contesto comunitario, in cui le percentuali di presenza femminile negli organi rappresentativi e di governo sono quasi prossime al 30 per cento, evidenzia, ancor più, l'anomalia italiana, sebbene si profili nella nuova bozza di Costituzione europea un inspiegabile silenzio sui diritti di parità.
      Innegabilmente, la modifica dell'articolo 51 della Costituzione del 2003, dopo la battuta d'arresto impressa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 422 del 1995, rappresenta un passo in avanti decisivo, almeno per la possibilità di prevedere nuove politiche di partecipazione delle donne alla vita istituzionale.
      Ciò che la Commissione parlamentare per le pari opportunità - che la presente proposta di legge intende istituire - si propone, però, è di affrontare tutti gli aspetti dell'ineguaglianza e della discriminazione. Occorre dunque un'azione più incisiva delle politiche di parità, che copra trasversalmente tutti i settori interessati.
      A tale fine, la riorganizzazione degli organismi che si occupano della materia, avviata dall'esecutivo, deve rappresentare la spinta propulsiva per un rinnovato e intenso impegno nel settore, da parte di tutte le forze politiche.
      Tale riassetto potrà dirsi completo soltanto se affronterà in primis la lacuna istituzionale, resa ancor più evidente dalla soppressione della Commissione nazionale
 

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di parità, data dall'assenza di una sede parlamentare di discussione e coordinamento delle politiche legislative e del Governo in materia.
      La Commissione bicamerale è senz'altro strumento adatto.
      L'organo, a composizione paritetica, costituirà momento fondamentale di raccordo tra il livello parlamentare e le istanze provenienti dai vari settori in cui tale problematica si presenta in maniera più acuta.
      La Commissione procederà, infatti, periodicamente, a un'attenta attività di ricognizione e monitoraggio dello stato della rappresentanza femminile nei settori chiave, al fine di documentare i progressi o l'emergere di ulteriori problematiche; promuoverà attività di sensibilizzazione sulla condizione femminile nel mondo, acquisirà informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni o da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere. Una tale attività consentirà all'intero Parlamento di procedere a un lavoro legislativo più consapevole.
      La Commissione potrà formulare, infatti, osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
      Tale organo costituirà, inoltre, un luogo di confronto e coordinamento dell'azione di tutti gli organismi che, a vari livelli, nell'ambito della pubblica amministrazione, si occupano di questioni attinenti ai diritti di parità.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità, con compiti di indirizzo e di controllo sulle politiche di attuazione del principio di parità di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, dei Trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in materia.

Art.  2.

      1. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, con oneri a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

Art.  3.

      1. La Commissione:

          a) acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte

 

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dalle pubbliche amministrazioni ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere;

          b) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, ai fini dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione;

          c) promuove attività di indagine e di monitoraggio periodico sulla partecipazione femminile alla vita politico-istituzionale del Paese nonché al mondo del lavoro, pubblico e privato;

          d) promuove iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile nel mondo;

          e) esprime parere, non vincolante, sulle nomine negli organismi nazionali di parità.

      2. Il Ministro per le pari opportunità riferisce alla Commissione, ogni sei mesi, sulle iniziative, anche di carattere normativo, assunte o che intende assumere e sulle altre attività comunque dirette a dare attuazione al principio di parità.

Art.  4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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