Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 39

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 39



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Una Commissione parlamentare di inchiesta su tale materia era già stata istituita con la legge 10 aprile 1997, n. 97. I suoi compiti principali sono stati quelli di verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia di rifiuti nonché i comportamenti della pubblica amministrazione e le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali, di indagare sul rapporto tra le organizzazioni criminali e la gestione del ciclo dei rifiuti, e, più in generale, sulle attività illecite collegate al settore dei rifiuti.
      Anche nelle legislature successive, attesa l'enorme importanza di una attività di controllo e di indagine sulle pericolose conseguenze - in termini sanitari e ambientali - di una illecita gestione dell'attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, il Parlamento ha ritenuto opportuno attivare una commissione di inchiesta in materia.
      Da ultimo, nel corso della XIV legislatura, è stata approvata la legge 31 ottobre 2001, n. 399, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. L'attività della Commissione è stata, ancora una volta, di grande utilità ed ha prodotto una significativa quantità di documentazione e di resoconti.
      Un primo resoconto dei lavori effettuati durante i primi due anni di attività della Commissione è stato trasmesso alla Presidenza delle Camere il 28 luglio 2004
 

Pag. 2

(documento XXIII, n. 9 «Relazione sull'attività della Commissione»). La Commissione ha continuato i suoi lavori effettuando missioni conoscitive nelle regioni italiane, approfondendo temi specifici riguardanti aspetti rilevanti del ciclo dei rifiuti ed organizzando momenti di confronto pubblico al fine di favorire la comunicazione tra diverse competenze, esperienze e prospettive.
      Nello svolgimento della propria attività istituzionale la Commissione ha effettuato 31 missioni, di cui tre all'estero, durante le quali sono state sentite oltre 1000 persone e sono stati svolti sopralluoghi presso siti d'interesse. Si sono tenute 178 sedute plenarie della Commissione nel corso delle quali si è proceduto all'audizione di oltre 460 persone. Sono stati organizzati cinque convegni: il 22 ottobre 2002 a Roma un convegno sul tema «Indagine conoscitiva sulle discariche abusive», in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato; il 1o aprile 2004 a Salerno un convegno sul tema della qualificazione giuridica del termine «rifiuto», in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno; il 16 luglio 2004 a Venezia un convegno sulle bonifiche dei siti inquinati, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia; il 16 novembre 2004 a Roma un convegno internazionale sulle prospettive nella lotta al traffico illecito di rifiuti in Europa e in Italia ed infine il 1o e 2 dicembre 2005 a Napoli un convegno sull'emergenza rifiuti in Campania.
      Durante i suoi lavori la Commissione ha approvato nove documenti: nella seduta del 18 dicembre 2002 il documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti; nella seduta del 16 aprile 2003 il documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso; nella seduta del 4 novembre 2003 la relazione territoriale sulla Calabria; nella seduta del 18 dicembre 2003 il secondo documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti; nella seduta del 1o luglio 2004, il documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto»; nella seduta del 28 luglio 2004 la relazione alle Camere sull'attività svolta; nella seduta del 21 dicembre 2004 il documento sull'introduzione nel sistema penale dei delitti contro l'ambiente e contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia»; nella seduta dell'8 marzo 2005, la relazione territoriale sul Friuli-Venezia Giulia; nella seduta del 21 dicembre 2005 la relazione territoriale sulla Sicilia e nella seduta del 26 gennaio 2006 la relazione territoriale sulla Campania. Tali documenti, approvati dalla Commissione, sono stati trasmessi ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 399 del 2001.
      La documentazione acquisita o pervenuta alla Commissione è stata organizzata e classificata nel suo Archivio mediante un banca di dati contenente oltre 2500 schede. Nell'Archivio sono custodite oltre 160.000 pagine che alla conclusione del lavoro di digitalizzazione, saranno disponibili, ai fini della ricerca e della consultazione, su supporto ottico.
      Nell'esercizio delle funzioni d'indagine tipiche delle commissioni di inchiesta la Commissione ha operato nella ricerca di stabilire un rapporto collaborativo con i suoi interlocutori.
      Nel corso dei suoi lavori la Commissione ha, tra l'altro, cercato di fare luce sull'intero ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono e su eventuali rapporti con la criminalità organizzata, ha accertato la legittimità e la congruità dei comportamenti della pubblica amministrazione, ha individuato le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche ed ha studiato le innovazione tecnologiche atte a migliorare la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
      Appare opportuno consentire al nuovo Parlamento di proseguire l'egregio lavoro svolto nelle passate legislature e di dare vita ad una nuova Commissione che, sulla base dell'esperienza maturata, sia in grado - continuando il lavoro propriamente conoscitivo e di indagine - di proporre soluzioni per il superamento di un problema che, oltre a pregiudicare la nostra salute e il nostro ambiente, rappresenta una fonte illecita di arricchimento delle organizzazioni criminali.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

          b) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

          c) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

          d) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

          e) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

          f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;

          g) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

 

Pag. 4

      2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi due mesi.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti

 

Pag. 5

ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
      3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

 

Pag. 6


      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su