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PDL 642

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 642



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato RAISI

Istituzione della regione Romagna

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale nasce dalla volontà di dare voce alla richiesta dei cittadini della Romagna, che da lungo tempo aspira ad essere riconosciuta come regione autonoma.
      Si tratta di un diritto sancito dalla Costituzione repubblicana, in forza del quale si chiede che si realizzi quanto già scaturì dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, per le regioni Abruzzo e Molise, ovvero la separazione della Romagna dall'Emilia in due regioni distinte e sovrane.
      L'Emilia e la Romagna sono due identità territoriali con specifici caratteri, sotto il profilo storico, culturale, linguistico ed economico.
      Già ai tempi di Diocleziano, l'attuale regione Emilia-Romagna fu suddivisa, per ragioni amministrative, in Aemilia (il territorio occidentale) e Flaminia (il territorio orientale), quest'ultima diventata in seguito Romania o Romandiola, quando la città di Roma aveva perso il suo primato e l'Italia era piombata nel lungo periodo barbarico. Con Romania si voleva identificare quel lembo di terra, cuore dell'esarcato, tra l'Adriatico e il fiume Panaro.
      Dei confini romagnoli si parla oramai da molti secoli. Biondo Flavio, padre della geografia storica della età del XV secolo affermava «seguendo noi adunque l'usanza già antidata porremo Romagna tra la Foglia, e Scultenna, o Panario fiumi, e l'Apennino, e \`l mar Adriano, la palude Padusa di qua di Po', e di la anco, quanto si stende il Ferrarese fino a le paludi del Veronese, e del Padovano, e fino a l'ultima foce di Po chiamata Fornace». Diversamente,
 

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agli albori dell'unità d'Italia, gli ex-ducati di Parma e Modena e le ex-legazioni pontificie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì furono unite in una nuova regione: l'Emilia-Romagna. Il territorio romagnolo fu smembrato e diviso in varie zone e di queste non poche furono accorpate alla Toscana e alle Marche. La stessa città di Imola e il suo circondario furono scorporati dalla provincia di Ravenna e aggregati a quella di Bologna.
      Anche dal punto di vista economico la regione Romagna con la sua forte vocazione turistica e del territorio e con una miriade di piccole e medie imprese diffuse in un'area storicamente agricola fa di questa terra una potenziale competitrice anche di altre regioni maggiormente popolose. La nuova regione Romagna avrà una popolazione, compresa la città di Imola, che supera il milione di abitanti, così come richiesto dalla Costituzione, superando le stesse regioni Molise (330.169 abitanti), Basilicata (609.884 abitanti), Abruzzo (1.274.520 abitanti), Friuli-Venezia Giulia (1.184.614 abitanti) e Trentino-Alto Adige (922.209 abitanti).
      La tenacia e la capacità imprenditoriale indiscussa della popolazione romagnola garantiscono un futuro di autosufficienza e la sua generosità favorirà un federalismo solidale.
      L'area interessata dalla costituenda regione Romagna è quella definita dai fiumi Sillaro e Reno a nord, dal mare Adriatico ad est, dallo spartiacque appenninico dalle sorgenti del Sillaro al promontorio di Focara, da nord-ovest a sud-est, con centro aggregante un capoluogo storico o il baricentro che sarà individuato dagli stessi cittadini tramite referendum.
      Si chiede perciò il riconoscimento alla Romagna, che già possiede per sue caratteristiche naturali una sua specifica identità, dello status di regione autonoma a statuto ordinario, per le sopra citate ragioni storiche, culturali, linguistiche ed economiche ed un sentimento di radicamento della popolazione con la sua storia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Istituzione e definizione territoriale dei confini della regione Romagna).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, la regione Romagna.
      2. Il territorio della regione Romagna comprende i comuni inclusi nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 131 della Costituzione).

      1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

          Piemonte;

          Valle d'Aosta;

          Lombardia;

          Trentino-Alto Adige;

          Veneto;

          Friuli-Venezia Giulia;

          Liguria;

          Emilia;

          Romagna;

          Toscana;

          Umbria;

          Marche;

          Lazio;

          Abruzzo;

          Molise;

          Campania;

 

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          Puglia;

          Basilicata;

          Calabria;

          Sicilia;

          Sardegna».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 57 della Costituzione).

      1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta uno».

Art. 4.
(Disposizione finale).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i comuni limitrofi a quelli di cui all'articolo 1 possono chiedere di essere aggregati alla regione Romagna ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.


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