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PDL 21

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 21



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REALACCI

Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di visite agli istituti penitenziari

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» stabilisce, all'articolo 67, quali figure istituzionali, religiose e ispettive possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.
      Tra queste non sono individuate le figure dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni nel cui territorio sono situati gli istituti penitenziari, né altre figure istituzionali che invece possono svolgere un utile ruolo in questo campo.
      Con la presente proposta di legge, il cui testo riprende quello approvato dalla Camera, ma non dal Senato, nella scorsa legislatura, si vuole porre rimedio a questa lacuna normativa, anche alla luce delle ragioni e degli scopi di tali visite, ben specificati dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, tra i quali, in particolare, la verifica delle condizioni di vita dei detenuti.
      Se partiamo proprio dalle finalità indicate dal citato regolamento, il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle province e dei sindaci appare come una esigenza funzionale, se non addirittura una necessità. Come si può parlare, infatti, delle condizioni di un istituto penitenziario prescindendo dai problemi sanitari, per i quali la massima autorità sul territorio è il sindaco, o dalle relazioni con la provincia e il comune sugli aspetti urbanistici ed edilizi?
      Inoltre vi sono anche le questioni degli affidamenti esterni e delle iniziative di formazione e di inserimento lavorativo che coinvolgono appieno le amministrazioni penitenziarie, le province e i comuni.
 

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      Il nostro Paese è pieno di casi in cui gli enti locali, le cooperative e le associazioni del terzo settore interagiscono con le case circondariali per attivare iniziative e progetti tesi al recupero e al pieno reintegro nella società dei detenuti. Possiamo portare ad esempio la collaborazione fra le amministrazioni locali pisane e il direttore della casa circondariale «Don Bosco», che ha permesso l'attivazione di molte iniziative volte all'inserimento in strutture di accoglienza per chi esce dal carcere.
      Questi esempi sono la dimostrazione concreta dell'utilità di prevedere un impegno e una responsabilità maggiori da parte dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni verso la realtà carceraria presente sui rispettivi territori.
      La presente proposta di legge, inoltre, alla luce degli approfondimenti svolti nella scorsa legislatura, introduce due ulteriori categorie di soggetti che vengono autorizzati a svolgere visite negli istituti penitenziari: i Garanti dei diritti dei detenuti eventualmente istituiti dalle regioni e i membri italiani del Parlamento europeo. Anche per tali soggetti appare del tutto evidente la necessità di integrare la legislazione vigente, al fine di rafforzare adeguatamente la garanzia del rispetto dei diritti dei detenuti.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti:

          «l-bis) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

          l-ter) il Garante dei diritti dei detenuti, ove costituito presso la regione nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

          l-quater) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».


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