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PDL 74

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 74



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disposizioni per la tutela e il riconoscimento sociale del lavoro casalingo

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi si è sviluppato un interesse nuovo verso il lavoro casalingo. Nonostante la consapevolezza, nella società odierna, dell'importanza socio-economica che le attività connesse alla gestione della famiglia generano, non si è assistito a livello legislativo a concrete iniziative a sostegno di una categoria che è quella delle casalinghe, sempre di più fulcro della famiglia. Non è possibile infatti ricondurre la tutela del familiare che presta un lavoro siffatto entro la disciplina dell'impresa familiare contenuta nell'articolo 230-bis del codice civile, dal momento che la collaborazione di cui si fa menzione nella norma deve essere funzionale ed essenziale all'attività produttiva.
      Obiettivo, pertanto, della presente proposta di legge è il riconoscimento tangibile del contributo della donna alla famiglia anche con il suo lavoro svolto tra le mura domestiche; tutto ciò anche alla luce di un'importante sentenza della Corte costituzionale in cui si afferma che «il lavoro effettuato all'interno della famiglia per il suo valore sociale ed economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme». Tale sentenza è significativa sia perché considera l'attività domestica, seppure rilevandone la peculiarità, attività lavorativa, sia perché il lavoro casalingo è riconosciuto come lavoro socialmente rilevante e utile. In tale modo la Corte costituzionale non solo applica l'articolo 35 della Costituzione, ma attua l'articolo in modo fecondo e innovativo, ponendosi in sintonia con i mutamenti intervenuti in questi decenni, sia nel mondo del lavoro che nel mondo delle donne.
 

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      L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce il riconoscimento e la tutela del lavoro svolto dalle donne senza vincolo di subordinazione e il riconoscimento del valore sociale dello stesso da parte dello Stato, in considerazione dei rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.
      L'articolo 2 prevede l'estensione al soggetto che svolge attività di lavoro casalingo, intesa come attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il proprio nucleo familiare, delle provvidenze economiche che la legislazione vigente in materia prevede a vantaggio del nucleo familiare.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto senza vincolo di subordinazione, prevalentemente dalle donne, all'interno del proprio nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.

Art. 2.

      1. Al soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro casalingo, intesa come attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il proprio nucleo familiare, sono estese le provvidenze economiche che la legislazione vigente prevede a vantaggio del nucleo familiare, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle specifiche norme.


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