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PDL 142

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 142



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Disposizioni in materia di ingresso in Italia di studiosi stranieri

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a risolvere una controversa questione in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia che né otto anni di concreta applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 né la riforma di cui alla legge n. 189 del 2002 hanno saputo dirimere. Il caso concreto è quello degli stranieri (laureati, specializzandi, titolari di borse di studio per ricerca, studiosi in genere) che devono poter entrare e soggiornare nel nostro Paese per vario tempo al fine di svolgere, presso università, enti, biblioteche, centri di studio e ricerca e simili, ovvero in maniera autonoma e indipendente, i loro programmi o progetti di studio, finanziati da apposite «borse» messe a disposizione dalle più prestigiose accademie ed università internazionali (ad esempio, le cosiddette «Fellowship» di origine nordamericana).
      Ebbene, nella attuale versione della normativa italiana in materia di immigrazione non è chiaro sotto quale categoria ricadano tali soggetti, ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia e del successivo permesso di soggiorno. Si sono infatti riscontrate due diverse interpretazioni in sede di applicazione pratica. La prima valorizza l'aspetto prettamente accademico e di studio delle attività (appunto di ricerca, di studio, di analisi, eccetera, svolte dall'interessato, spesso e volentieri in «solitudine», senza cioè né frequentare appositi corsi o lezioni, ma semplicemente accedendo a biblioteche, musei, laboratori, pubblici e privati); in tale ottica la tipologia del visto e del successivo permesso di soggiorno non potrebbe che essere quella per motivi di studio. La seconda interpretazione sottolinea invece l'aspetto economico-finanziario del rapporto sottostante, visto che questi soggetti vengono
 

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sostenuti da «borse di studio» (da intendere in senso lato) messe a disposizione da università straniere, fondazioni private, eccetera, proprio a tale scopo; in tale prospettiva la tipologia del visto e del permesso di soggiorno sarebbe avvicinabile a quella per motivi di lavoro, sia pure per casi particolari. Né appare possibile ricondurre sic et simpliciter il tutto alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, perché queste concernono espressamente i lettori universitari e i docenti e ricercatori che svolgono un vero e proprio incarico accademico retribuito in Italia, dato che i soggetti di cui trattasi di solito non insegnano durante il loro soggiorno italiano, ma appunto semplicemente «studiano ovvero ricercano» (ai fini, ad esempio, di una loro successiva pubblicazione scientifica o accademica).
      La norma che si propone vuole quindi mediare fra le diverse esigenze, individuando una apposita tipologia di ingresso «di lavoro» per casi particolari, con l'inserimento di una specifica lettera c-bis) al vigente comma 1 del citato articolo 27.
      Allo scopo di consentire adeguati controlli preventivi che evitino possibili abusi, nella normativa di attuazione si inserisce una apposita previsione che chiarisce cosa occorre presentare ai fini della autorizzazione all'ingresso in Italia.
      Vengono infine espressamente estese a questa fattispecie le disposizioni vigenti in materia di ricongiungimento familiare nonché di deroga alle quote massime dei flussi annualmente definite.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) titolari di borse di studio, di ricerca ed equivalenti, concesse da istituzioni universitarie riconosciute, italiane o estere, ovvero di diplomi di laurea, equivalenti, esteri o italiani, destinati a frequentare o svolgere corsi, programmi o progetti, anche individuali e indipendenti, di studio o ricerca avanzati o specializzati presso istituzioni universitarie italiane, centri di studio superiori e simili, o filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri, ovvero studiosi destinati a svolgere, anche individualmente e in autonomia, programmi o progetti di ricerca e di studio avanzati presso le citate istituzioni o filiazioni od altri enti riconosciuti di ricerca, di studio, di specializzazione e simili;».

      2. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al lavoro è subordinata alla produzione di idonea documentazione relativa alla borsa di studio ovvero al corso, programma o progetto di ricerca o studio avanzati o specializzati.
      3. In attuazione di quanto disposto al comma 2 del presente articolo il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
      4. Ai soggetti di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 maggio 2002, n. 103, nonché quelle dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


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