PDL 149
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 149
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SPINI
Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale,
in materia di esecuzione delle pene detentive
Presentata il 28 aprile 2006
Onorevoli Colleghi! - Alcuni gravissimi delitti compiuti da persone che avrebbero dovuto essere soggette a vincoli alla loro libertà personale hanno messo in particolare evidenza la necessità di assicurare la certezza della pena.
Dalle dichiarazioni pubbliche dell'allora procuratore generale D'Ambrosio e dalle statistiche estremamente preoccupanti da lui stesso citate, si è tratta ispirazione per queste brevi, ma essenziali norme, efficaci per combattere il fenomeno di una sottrazione estremamente vasta alla pena giuridicamente stabilita.
In particolare, con l'articolo 1 si intende evitare che il termine entro cui si deve pronunciare il tribunale di sorveglianza non abbia un carattere cogente.
Con l'articolo 2 si intende restringere la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di determinati soggetti che abbiano dimostrato comportamenti non coerenti con la finalità della stessa.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 6, quarto periodo, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali perde efficacia il provvedimento di sospensione di cui al comma 5».
Art. 2.
1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) nei confronti di coloro che successivamente alla sentenza da porre in esecuzione abbiano riportato una condanna a pena detentiva anche non definitiva o siano stati sottoposti ad arresto, perché colti in flagranza di un delitto non colposo, ritualmente convalidato».