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PDL 149

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 149



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale,
in materia di esecuzione delle pene detentive

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Alcuni gravissimi delitti compiuti da persone che avrebbero dovuto essere soggette a vincoli alla loro libertà personale hanno messo in particolare evidenza la necessità di assicurare la certezza della pena.
      Dalle dichiarazioni pubbliche dell'allora procuratore generale D'Ambrosio e dalle statistiche estremamente preoccupanti da lui stesso citate, si è tratta ispirazione per queste brevi, ma essenziali norme, efficaci per combattere il fenomeno di una sottrazione estremamente vasta alla pena giuridicamente stabilita.
      In particolare, con l'articolo 1 si intende evitare che il termine entro cui si deve pronunciare il tribunale di sorveglianza non abbia un carattere cogente.
      Con l'articolo 2 si intende restringere la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di determinati soggetti che abbiano dimostrato comportamenti non coerenti con la finalità della stessa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 6, quarto periodo, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali perde efficacia il provvedimento di sospensione di cui al comma 5».

Art. 2.

      1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «b-bis) nei confronti di coloro che successivamente alla sentenza da porre in esecuzione abbiano riportato una condanna a pena detentiva anche non definitiva o siano stati sottoposti ad arresto, perché colti in flagranza di un delitto non colposo, ritualmente convalidato».


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