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PDL 279

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 279



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BELLOTTI, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I drammatici incidenti che quotidianamente si verificano sulle strade italiane non ci consentono di rimanere inermi di fronte a tale tributo di sangue. Occorre intervenire al più presto per realizzare anche in Italia quanto in altri Paesi dell'Unione europea è già stato fatto con notevole successo in termini di riduzione dell'incidentalità. L'Italia è tra i pochi Stati dell'Unione europea che ha visto aumentare, anziché ridurre, il numero degli incidenti e dei feriti sulle strade. Alcuni Paesi come il Regno Unito, l'Olanda, la Svezia hanno dimostrato che l'obiettivo fissato dalla Commissione europea della riduzione, entro il 2010, del 40 per cento della mortalità non è irrealizzabile; in questi ultimi anni tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno adottato misure straordinarie e hanno ottenuto discreti risultati.
      Merita altresì ricordare che il Piano nazionale della sicurezza stradale, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 100 del 29 novembre 2002, ha evidenziato la necessità di costituire una struttura tecnica interamente dedicata alla sicurezza stradale.
      L'esigenza di costituire una struttura tecnica che gestisca in modo unitario tutta la materia della sicurezza stradale è comune alla maggior parte dei Paesi membri dell'Unione europea, che già da tempo hanno costituito apposite strutture. Sotto questo profilo, la soppressione dell'Ispettorato generale della circolazione e della sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha costituito un grave arretramento.
      L'attuale carenza risulta tanto più grave in quanto l'Italia, negli ultimi anni,
 

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ha cominciato ad accumulare un ritardo nella sicurezza stradale sempre più ampio rispetto agli altri Paesi europei. Oggi, il nostro Paese è arrivato a contare, ogni anno, oltre 8.000 morti e oltre 330.000 feriti a causa degli incidenti stradali e risulta essere uno dei pochissimi Paesi dell'Unione europea (insieme a Grecia e Portogallo) che nell'ultimo triennio ha registrato una crescita dei tassi di mortalità (+6 per cento) e di ferimento (+14 per cento) per incidenti stradali, mentre il Programma europeo per la sicurezza stradale ha indicato, come noto, l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime del 40 per cento in dieci anni. I carenti livelli di sicurezza stradale del nostro Paese, da un lato, e la mancanza di strutture tecniche adeguate, sia a livello nazionale che a livello locale, dall'altro, costituiscono dunque aspetti complementari di una stessa realtà.
      In relazione a queste drammatiche condizioni appare urgente colmare una lacuna che pregiudica la possibilità di invertire le tendenze in atto e determinare un miglioramento della sicurezza stradale, costituendo una struttura tecnica finalizzata a garantire la sicurezza stradale in linea con gli standard europei.
      La presente proposta di legge istituisce e disciplina l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e tiene conto sia delle esperienze che altri Paesi europei hanno sviluppato in questa materia, sia delle indicazioni del citato Piano nazionale della sicurezza stradale.
      L'Agenzia si occupa, in particolare, delle seguenti attività e persegue i seguenti fini:

          a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale (nonché il tasso dei feriti e dei morti) così come previsto anche dal citato Piano nazionale della sicurezza stradale;

          b) predisporre l'insieme degli interventi a tale fine preordinati, quali: programmazione annuale, individuazione delle linee di azione prioritarie, ripartizione dei fondi messi a disposizione dalle leggi di finanziamento, assistenza e supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

          c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale realizzati dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati di sicurezza stradale;

          d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

          e) aggiornare ogni tre anni il citato Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

          f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione;

          g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

          h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

      Inoltre, tale struttura deve dialogare, a livello comunitario, con il costituendo Osservatorio sulla sicurezza stradale e, a livello nazionale, con la Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, organismo costituito in base ad un accordo tra l'allora Ministero dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e che rappresenta la sede di confronto tra le diverse amministrazioni pubbliche, le rappresentanze economiche e sociali, le associazioni di cittadini e gli operatori del settore.
      Con l'articolo 1 è istituita l'Agenzia con sede in Roma e dotata di sezioni periferiche.

 

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      L'articolo 2 stabilisce che il compito precipuo dell'Agenzia è di costituire supporto tecnico per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, più in generale, per il Governo al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea e ne elenca le principali finalità.
      L'articolo 3 prevede che l'Agenzia sia costituita da un comitato direttivo, un comitato di coordinamento e una direzione generale. L'organizzazione funzionale è demandata a un regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      L'articolo 4 provvede alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia. Tali costi costituiscono solo in parte spese aggiuntive per l'erario dello Stato, in quanto solo una minima parte del personale sarà reclutato tramite concorso pubblico, mentre per almeno il 75 per cento si provvederà mediante trasferimento di personale dai Ministeri e dagli enti locali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
      2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.

Art. 2.

      1. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, più in generale, del Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, e in particolare al fine di:

          a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale;

          b) provvedere alla programmazione annuale degli interventi, alla individuazione delle linee di azione prioritarie, alla ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, all'assistenza e al supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, alla verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

          c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai Ministeri, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

          d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

 

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          e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

          f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia consente;

          g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

          h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 3.

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il comitato direttivo;

          b) il comitato di coordinamento;

          c) la direzione generale.

      2. Il comitato direttivo è composto:

          a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo presiede;

          b) dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          c) dal Ministro della salute, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          d) dal Ministro dell'interno, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          e) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          f) dal Ministro delle comunicazioni, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          g) da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

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      3. Il comitato di coordinamento, composto da undici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è formato da sei rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 2 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      4. La direzione generale è costituita da:

          a) sei uffici dirigenziali;

          b) una segreteria per i comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nella sede centrale;

          c) sezioni periferiche territoriali.

      5. Il personale della direzione generale è composto da centocinquanta unità di cui almeno ottanta impiegate nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 2, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

Art. 4.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni alle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.


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