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PDL 424

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 424



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CECCUZZI

Disposizioni in materia di esenzione delle Contrade storiche e delle «società di contrada» di Siena dall'imposta sul reddito delle società

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Tenuto conto dei fini e del ruolo svolto dalle Contrade nella città di Siena, sia per tradizione consolidata da circa otto secoli di storia che in virtù di quando previsto dal regolamento comunale approvato il 18 ottobre 1905, nonché della natura di enti dotati di personalità giuridica per antico possesso di stato confermata più volte dalla giurisprudenza, che rendono le contrade stesse coessenziali al comune di Siena e, al contempo, giuridicamente autonome dallo stesso, si intende chiarire che esse, ai fini fiscali, devono considerarsi equiparate ai soggetti previsti dall'articolo 74, comma 1, del testo unico dell'imposta sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ciò, peraltro, consente di meglio realizzare il programma di risanamento civico e di restauro urbanistico previsto dalla legge n. 75 del 1976, che già coinvolge le Contrade assieme allo Stato e al comune di Siena.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le Contrade storiche di Siena svolgono la loro attività conformemente ai rispettivi statuti e sotto la vigilanza del comune di Siena; partecipano alle manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunità senese, e realizzano finalità di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale. Esse, nella loro unicità secolare, hanno un indissolubile legame con il territorio del comune di Siena. Il numero delle Contrade, la loro appartenenza al territorio comunale interno alle mura cittadine, come stabilito dal bando governativo del 1729, le rendono uniche nel contesto nazionale attraverso i secoli.
      2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, a decorrere dal 1o gennaio 2006, le Contrade storiche di Siena e le associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalità istituzionali di queste ultime, denominate «società di contrada», sono equiparate ai soggetti esenti dalla medesima imposta, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Le prestazioni offerte dai singoli contradaioli in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono volontarie, gratuite e vengono svolte nell'antico e superiore interesse di ciascuna Contrada storica e della intera comunità senese. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse al Palio non assumono la qualifica di sostituti d'imposta.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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