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PDL 577

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 577



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Modifiche agli articoli 72 e 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del presidente della provincia

Presentata il 9 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Assistiamo sempre con maggiore frequenza a consultazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei presidenti della provincia che si risolvono con il ballottaggio al secondo turno con candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. È comprovato che la partecipazione popolare al secondo turno è spesso disattesa, molte persone infatti non partecipano ad una seconda votazione.
      Ciò comporta che il candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia al secondo turno di votazione riceva una scarsa legittimazione popolare. È da notare che ragioni di natura economica fanno propendere per l'elezione in un unico turno.
      La presente proposta di legge, composta da due articoli, è volta a stabilire, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province, che il candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia possa risultare eletto al primo turno purché raggiunga il 40 per cento dei voti validi.
      Nel caso in cui il candidato non raggiunga il 40 per cento dei voti validi, si procederà a una seconda votazione, con la partecipazione di tutte le forze politiche, in una data da stabilire entro due mesi dalle precedenti elezioni, nella quale risulterà vincitore il candidato che ha raggiunto il maggior numero dei voti validi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 4 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

      2. Il comma 5 dell'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede a una seconda votazione che ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Sono ammessi alla seconda votazione tutti i candidati alla carica di sindaco che hanno partecipato alla prima votazione. È proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti validi».

      3. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

Art. 2.

      1. Il comma 6 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che

 

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ha ottenuto il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

      2. Il comma 7 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede a una seconda votazione che ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Sono ammessi alla seconda votazione tutti i candidati alla carica di presidente della provincia che hanno partecipato alla prima votazione. È proclamato eletto il candidato alla carica di presidente della provincia che ha ottenuto il maggior numero di voti validi».

      3. I commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.


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