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PDL 612

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 612



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Introduzione dell'articolo 137-bis della Costituzione concernente le pronunce della Corte costituzionale

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema degli effetti del giudicato della Corte costituzionale ha ormai raggiunto, con il sempre più frequente ricorso alle sentenze cosiddette «interpretative di accoglimento e di rigetto», dimensioni che non è eccessivo definire degenerative.
      Pur essendo comprensibili le ragioni che hanno spinto la Corte costituzionale ad utilizzare fino ai limiti più estremi i poteri conferitigli dalla Costituzione, ragioni ispirate ad esigenze di conservazione della norma e quindi di economicità del sistema, i riflessi di tale prassi hanno finito con il costituire un rimedio peggiore del male. Nel complesso intreccio di norme di cui si compone un ordinamento moderno, la presenza di sentenze che considerano una norma costituzionalmente legittima solo se interpretata in un modo o costituzionalmente illegittima solo nella parte in cui non prevede un determinato precetto costituiscono un problema di non poco rilievo, in quanto provocano una grave incertezza normativa essendo le pronunce difficilmente conoscibili dai cittadini.
      La Corte, poi, in determinati casi si è spinta molto oltre, discostandosi dalla interpretazione proposta con l'ordinanza di rimessione e reinterpretando la disposizione sottopostagli, aprendosi così uno spazio operativo molto ampio che ha consentito di introdurre vere e proprie norme nell'ordinamento.
      Per i motivi esposti, la prassi delle sentenze interpretative deve essere definitivamente eliminata con l'introduzione dell'articolo 137-bis della Costituzione a completamento del vigente articolo 137.
      La presente proposta di legge costituzionale si propone quindi di restituire equilibro e chiarezza a un sistema normativo già in grave crisi. La prima responsabilità di questo Parlamento è quella di restituire coerenza al sistema evitando tali pericolose degenerazioni e si ritiene che la presente proposta di legge costituzionale
 

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possa contribuire a perseguire tale obiettivo.
      Per quanto riguarda il problema degli effetti del sindacato di legittimità costituzionale e dell'impatto delle pronunce, si sottolinea che non sembra possa discutersi sulle ragioni di opportunità giuridica che hanno portato al riconoscimento degli effetti ex tunc della sentenza di accoglimento, in quanto se l'atto normativo è incostituzionale deve perdere i suoi effetti dall'emanazione quanto meno rispetto ai rapporti non esauriti, esclusa naturalmente la materia penale. Tuttavia, nella pratica è emerso che talvolta la perdita di efficacia ex tunc potrebbe portare ad effetti profondamente sconvolgenti sul piano sociale, ovvero comportare oneri economici insopportabili rispetto a situazioni ormai da tempo cristallizzate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 137 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 137-bis. - Nel pronunciarsi sulla incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge la Corte non può discostarsi dai termini e dai motivi dell'istanza con cui è stata sollevata la questione.
      La Corte può dichiarare l'illegittimità o la legittimità costituzionale della disposizione sottoposta all'esame solo nel suo insieme e non può procedere alla sua frammentazione in relazione a precetti desumibili in via interpretativa.
      Qualora la decisione della Corte comporti gravi conseguenze, dirette o indirette, per il bilancio dello Stato o delle Regioni, la Corte, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante della Corte dei conti, decide se limitare nel tempo l'efficacia retroattiva della sentenza».


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