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PDL 705

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 705



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha stabilito il divieto di rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province dopo due mandati consecutivi.
      Le disposizioni successive hanno di fatto confermato questo divieto. Infatti, l'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha riportato il mandato elettorale dai quattro anni agli originari cinque anni, rendendo allo stesso tempo possibile un terzo mandato consecutivo nel solo caso in cui «uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie» (articolo 2 della legge n. 120 del 1999), e il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha recepito integralmente, all'articolo 51, tali disposizioni. Del resto, l'attenzione dell'opinione pubblica al tema del governo locale, scaturita sia dall'approvazione della legge n. 81 del 1993 sia dal dibattito generale sul federalismo, nonché l'accresciuta mole di competenze che grava sulla responsabilità di sindaci, consiglieri comunali, presidenti di provincia, consiglieri provinciali, ripropongono una riflessione sul tema della durata dei mandati amministrativi. A tale proposito, il divieto di rieleggibilità dopo due mandati consecutivi appare eccessivamente limitativo della sovranità popolare e discriminatorio per alcune categorie di pubblici amministratori rispetto ad altre. La questione è particolarmente
 

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avvertita nei comuni medio-piccoli; qui infatti si rischia ancor più di disperdere ed abbandonare un enorme patrimonio di capacità, esperienza, cultura e saggezza morale non concedendo a chi ha ben lavorato come sindaco di ricandidarsi nuovamente alla stessa carica. Né il divieto di rieleggibilità trova sufficiente giustificazione nella necessità di garantire un rinnovamento nelle cariche politico-amministrative in modo da consentire un ricambio di uomini e idee e dunque un maggior impulso nell'attività di governo. Infatti, nonostante alcune proposte avanzate in passato, il divieto è stato previsto solo per le cariche di sindaco e di presidente della provincia e non è stato esteso ad altre cariche come quella di presidente di regione o di parlamentare nazionale essendosi finora preferito valorizzare le competenze e le esperienze maturate nel difficile campo dell'amministrazione pubblica rispetto ai vantaggi, tutti da verificare, almeno nei piccoli comuni, di incentivare il ricambio degli amministratori.
      Il problema, pertanto, non è quello di ricreare le condizioni per un aggiornato notabilato a livello locale né, tantomeno, di impedire il ricambio della classe dirigente e la circolarità democratica dei sindaci. Al contrario, con l'introduzione delle nuove disposizioni legislative, si rischia, soprattutto nei piccoli comuni, una pericolosa e preoccupante astensione della partecipazione attiva al governo degli enti locali.
      Per ovviare a queste difficoltà si rende necessaria una riforma capace di garantire una necessaria ed indispensabile partecipazione alla vita democratica con una altrettanto necessaria difesa e valorizzazione dei comuni medio-piccoli contro la minaccia dell'abbandono e della crescente disaffezione elettorale. Del resto, in molti comuni, soprattutto in quelli minori, la presenza di una sola lista alle elezioni conferma la difficoltà legata alla durata limitata dei mandati. Per queste ragioni, con la presente proposta di legge si intende stabilire, per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, l'inapplicabilità della norma che dispone l'ineleggibilità dei sindaci dopo due mandati consecutivi, consentendo un terzo mandato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. È, altresì, sempre consentito un terzo mandato consecutivo per i sindaci di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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