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PDL 795

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 795



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica dell'articolo 138 della Costituzione concernente la procedura di revisione costituzionale

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale intende apportare una modifica alla procedura di approvazione delle leggi costituzionali concernenti gli statuti speciali delle regioni autonome. Essa ha il pregio di valorizzare il ruolo della regione che assuma l'iniziativa in materia e che approvi il progetto di revisione o di modifica dello statuto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. In tale caso, infatti, viene escluso il ricorso alla «doppia lettura», tipico delle leggi costituzionali, e si può dare luogo a un'unica votazione, tra l'altro a maggioranza semplice, purché il testo approvato dalle Camere corrisponda a quello adottato dalla regione interessata. Resta ferma la natura costituzionale delle leggi concernenti gli statuti speciali che, nel caso in cui si pervenga a un'«intesa» sul testo, consente di raggiungere più in fretta l'entrata in vigore delle leggi modificative. Inoltre, dal momento che la mancata approvazione da parte delle Camere del testo adottato dalla regione proponente comporta la necessità di seguire l'intero iter previsto per tutte le leggi costituzionali, la proposta di legge costituzionale in esame rafforza la necessità di una intesa preventiva allo scopo di evitare il procedimento più complesso a «doppia lettura». Si è resa, conseguentemente, indispensabile anche la modifica delle disposizioni dettate dall'articolo 138 della Costituzione in materia di referendum e ciò solo per ovvie ragioni di adeguamento al nuovo procedimento introdotto per le leggi costituzionali relative agli statuti speciali delle regioni autonome.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
      Non si fa luogo alla seconda deliberazione per le leggi costituzionali concernenti gli statuti speciali di autonomia delle Regioni Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata dalla Regione interessata con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio e purché il testo approvato dalle Camere corrisponda a quello adottato dal Consiglio regionale.
      Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata da ciascuna Camera con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti nella seconda votazione o nel caso di leggi costituzionali concernenti gli statuti speciali di autonomia approvate nel testo adottato dal Consiglio regionale interessato».


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