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PDL 823

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 823



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Modifica all'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e di indulto

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attuale testo dell'articolo 79 della Costituzione è, come noto, il risultato delle modifiche ad esso apportate dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.
      Originariamente, l'articolo 79 della Costituzione, nella versione approvata dalla Assemblea Costituente, così recitava: «L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».
      La novella apportata al testo costituzionale nel 1992, se per un verso ha avuto il pregio di conferire al Parlamento piena potestà decisoria e quindi piena responsabilità politica nella subjecta materia (così, invece, non era con l'istituto della legge di delegazione al Presidente della Repubblica), per altro verso ha introdotto - attraverso la previsione del quorum della maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera - un vero e proprio sbarramento all'approvazione di leggi di concessione di amnistia e di indulto, tanto che successivamente alla riforma costituzionale del 1992 nessuna amnistia, così come nessun indulto, è stato concesso.
      Se l'intento del legislatore costituzionale del 1992 è stato quello di impedire il ricorso sempre più frequente a tali istituti di clemenza (in effetti incompatibile con l'esigenza di rendere «più appetibile» l'opzione per i riti differenziati previsti dal nuovo codice di procedura penale), la disciplina introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 1992 appare tuttavia eccessivamente restrittiva, ove si consideri
 

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che è stato, di fatto previsto un quorum addirittura più qualificato di quello richiesto dall'articolo 138 della Costituzione per il procedimento di revisione costituzionale (in tale secondo caso, infatti, la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera è richiesta al solo fine di escludere l'eventualità del ricorso al cosiddetto referendum costituzionale).
      Ciò considerato, pur essendo il proponente contrario in linea di massima a un uso distorto o comunque eccessivo degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, non vi è chi non noti come attualmente essi si stiano progressivamente svuotando di significato per l'estrema difficoltà di raggiungere l'altissimo quorum richiesto. In sostanza, c'è il concreto rischio che la nuova disciplina si trasformi in un'abrogazione tacita di tali istituti, che - non può essere dimenticato - sono stati fortemente voluti dall'Assemblea Costituente, massima espressione democratica della Repubblica alla sua nascita.
      Proprio nel tentativo di recuperare questa espressione democratica della Repubblica, che sta divenendo sempre più flebile, la presente proposta di legge costituzionale mira a ridurre il quorum necessario per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, attraverso la modifica del dettato del primo comma dell'articolo 79 della Costituzione.
      In particolare, si propone di ridurre il quorum necessario per l'approvazione delle leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto dalla attuale maggioranza di due terzi alla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
      La maggioranza assoluta appare infatti il quorum più idoneo a garantire sia l'effettiva operatività degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, sia un equilibrato ricorso a tali strumenti eccezionali di clemenza. Per tale ragione, ci si augura che la proposta di legge costituzionale in oggetto possa raccogliere il più ampio consenso tra tutte le forze politiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale».


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