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PDL 188

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 188



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il disegno di legge presentato dal Governo il 21 febbraio 2002, di ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, nella sua integralità, con tutti i Protocolli attuativi della Convenzione. Attuazione dei Protocolli che appariva del tutto conseguente all'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, avvenuta a larga maggioranza da parte delle Camere.
      Nella XIV legislatura l'iter di questo importante, essenziale, provvedimento ha subìto, sino alla sospensione dell'esame da parte delle Camere, le gravi contraddizioni dell'allora Governo di centro-destra. Il testo è giunto alla seconda lettura da parte della Camera dei deputati privo del Protocollo sui trasporti, che aveva avuto il parere favorevole di tutte le regioni dell'arco alpino (parere che era stato previsto e reso obbligatorio appunto in sede di approvazione della legge di ratifica della Convenzione), dell'ANCI e dell'UPI, con una unanimità di consensi del tutto trasversale agli schieramenti politici.
      Gli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria e nell'ambito del proprio mandato, nel biennio 2000-2002, di presidenza della Convenzione delle Alpi e delle iniziative adottate per l'Anno internazionale della montagna, nel 2002, hanno formalmente sostenuto l'obiettivo della tutela dell'ecosistema alpino attraverso l'adesione e la ratifica di tutti i Protocolli di attuazione della Convenzione, e segnatamente dei Protocolli che configurano un essenziale rapporto fra la tutela dell'ecosistema alpino, le tematiche dello sviluppo compatibile e i problemi di ammodernamento delle nostre reti infrastrutturali:
 

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foreste montane, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, difesa del suolo, energia, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, trasporti, insieme a quelli sulla composizione delle controversie e al Protocollo del turismo, di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge.
      Tali impegni sono stati disattesi, o non attuati, su decisione anzitutto del Governo che ha avuto la maggioranza nella XIV legislatura e che nelle Commissioni di merito ha aderito al parere negativo del relatore di maggioranza, se non addirittura indicato in prima persona parere contrario all'attuazione di taluni o altri Protocolli (come nella Commissione trasporti della Camera dei deputati, dove il Governo è arrivato ad esprimere parere contrario al proprio disegno di legge. Un parere contrario ancor più incongruo giacché motivato, con presunti «profili problematici sotto il profilo della costituzionalità riguardanti il riparto di competenze tra Stato e regioni» determinati dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione).
      Si tratta di scelte sbagliate che hanno reso più complessi i temi ed urgenti i tempi per le comunità dell'Arco alpino, per l'Italia e la sua collocazione europea.
      La XV legislatura ha dunque una prospettiva, a nostro avviso, ineludibile, affinché le ragioni di tutela e gli obiettivi di sviluppo si collochino in uno spettro di riferimento che non può essere separato da quello dell'Europa e dei Paesi confinanti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

          a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

          b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

          d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambèry il 20 dicembre 1994;

          g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambèry il 20 dicembre 1994;

          h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

      2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), e i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

 

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      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 462.765 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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