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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 243 |
«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27».
Pertanto, a favore di questa inclusione concorrono tre considerazioni di fatto:
1) per accedere all'area C è richiesta la laurea;
2) attualmente, per accedere alla dirigenza è sufficiente, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, essere dipendenti pubblici che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
3) la posizione C1, come la C2 e la C3, è ascrivibile all'ex carriera direttiva.
Alla luce dei fatti, nella norma sulla vicedirigenza è contemplata l'esclusione dei collaboratori (C1), equiparati per legge all'ex carriera direttiva, che si trovano, paradossalmente, a poter concorrere per la dirigenza, ma non per la vicedirigenza.
Pertanto, appare altamente discriminatoria, oltre che illogica ed immotivata, l'esclusione del personale laureato che ricopre la posizione C1 dall'area della vicedirigenza.
Ed ancora l'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti possono delegare alcune delle loro competenze a «dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad esse affidati»; pertanto, appare logico ritenere che tali competenze possano essere delegate, in assenza di personale di posizione C2 e C3, anche al personale di posizione C1.
1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «il personale laureato appartenente alle posizioni» è inserita la seguente sigla: «C1,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni» è inserita la seguente sigla: «C1,».
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