Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 234

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 234



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La legge 27 marzo 1991, n. 257, ha stabilito la cessazione dell'impiego dell'amianto e di qualsiasi tipo di prodotto che lo contenga. Per qualche decennio rimarranno ancora gruppi ristretti di lavoratori impegnati nei lavori di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, in aggiunta a quei lavoratori che sono stati esposti in passato con continuità al rischio di contaminazione da amianto, in seguito a un rapporto di lavoro continuativo a contatto con tale sostanza. In entrambi i casi, la legge tutela la salute di questi lavoratori con misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria che sono a carico dei datori di lavoro.
      Per quei lavoratori che sono stati esposti a rischio di contaminazione da amianto, i quali abbiano interrotto il rapporto di lavoro con le imprese nelle quali esisteva tale rischio, pur prevedendosi ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la continuazione della sorveglianza sanitaria, nessuna norma individua a carico di chi debba essere espletata tale attività. Di fatto, oggi i lavoratori che furono esposti all'amianto non hanno alcuna tutela sanitaria per il rischio specifico. La presente proposta di legge si propone pertanto di colmare questo vuoto legislativo.
      L'importanza di tale intervento legislativo deriva dalla assoluta necessità di contrastare il diffondersi delle patologie neoplastiche e non neoplastiche conseguenti all'esposizione all'amianto. In Italia c'è stato un raddoppio di casi di mesotelioma all'inizio degli anni novanta rispetto all'inizio degli anni ottanta e si prevede che questa «epidemia di tumori» continuerà per altri 10-15 anni in rapporto al massiccio uso di amianto che è stato fatto negli anni passati. Anche se a livello epidemiologico la sorveglianza sanitaria fallisce nel prevenire
 

Pag. 2

i tumori, a livello del singolo paziente la diagnosi precoce è sempre utile per un possibile miglioramento della sopravvivenza. Per quanto riguarda le patologie non neoplastiche, sia l'asbestosi parenchimale che pleurica sono evolutive anche dopo la cessazione del rischio e quindi risulta indispensabile seguire nel tempo questa evoluzione; esiste poi una associazione tra presenza delle patologia non neoplastica e sviluppo del tumore.
      In moltissimi casi, gli ex esposti ad amianto si trovano a vivere realtà lavorative con evasione degli obblighi di tutela, tra cui quello della sorveglianza sanitaria. Con la presente iniziativa legislativa sarà pertanto possibile:

          scoprire nuove patologie professionali con l'innesco delle conseguenti procedure di indennizzo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

          scoprire situazioni lavorative non note agli organi di prevenzione e vigilanza;

          individuare eventuali responsabilità.

      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge vengono precisate alcune definizioni: in particolare, viene stabilito che con la definizione di «ex esposto ad amianto» si intende fare riferimento a quei soggetti che sono stati esposti al rischio di contaminazione per un periodo di tempo di almeno dieci anni. Tale scelta temporale deriva dal fatto che dalla letteratura risulta essere questo il tempo minimo medio di esposizione per la possibile insorgenza di patologie asbesto correlate; esiste però la possibilità che esposizioni intensissime per periodi più brevi di dieci anni diano ugualmente origine a malattie da amianto, o che esposizioni bassissime e saltuarie anche per periodi di dieci anni non siano significative. Per questo motivi, è previsto che i servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL) delle aziende sanitarie locali valutino le eccezioni caso per caso. Gli SPSAL sembrano i soggetti ideali a cui affidare questo compito in quanto hanno le necessarie competenze ambientali, di medicina del lavoro e ispettive.
      Si rileva, infine, che il numero dei soggetti ex esposti all'amianto appare di entità modesta al punto da non richiedere ulteriori costi aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL), il dipartimento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

          b) ex esposto ad amianto, il soggetto che ha interrotto il rapporto di lavoro con l'impresa nella quale esisteva il rischio di contaminazione da amianto e che ha lavorato amianto o materiali contenenti amianto per almeno dieci anni. Per i soggetti che anno subìto l'esposizione per periodi inferiori, ma a dosi elevate, è ammessa la facolta di fare richiesta allo SPSAL per il riconoscimento della condizione di ex esposto ad amianto. La presente definizione si applica esclusivamente ai fini della sorveglianza sanitaria;

          c) sorveglianza sanitaria, gli accertamenti sanitari effettuati con protocollo e periodicità previsti dagli articoli 157 e 160 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1987.

Art. 2.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. Al fine della tutela della salute degli individui e nell'interesse della collettività, gli ex esposti ad amianto hanno diritto

 

Pag. 4

alla sorveglianza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale.
      2. La sorveglianza sanitaria a favore degli ex esposti ad amianto è effettuata da medici competenti degli SPSAL e, in caso di giustificata indisponibilità, dai medici competenti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.
      3. La sorveglianza sanitaria viene effettuata su base volontaria dopo che al lavoratore sono stata fornite le informazioni previste dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. A tale fine lo SPSAL promuove l'informazione a favore dei soggetti ex esposti ad amianto che non sono mai stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria ovvero non hanno ricevuto le informazioni di cui all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991.
      4. La sorveglianza sanitaria si attiva mediante semplice richiesta allo SPSAL territorialmente competente esibendo la documentazione atta a comprovare la condizione di ex esposti ad amianto; nei casi controversi o dubbi per esposizioni saltuarie o indirette lo SPSAL decide sulla sussistenza della condizione di ex esposto ad amianto dopo avere espletato le opportune indagini.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su