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PDL 76

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 76



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Norme contro il traffico e la vendita degli organi
prelevati ai bambini

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Già il 25 ottobre 2001, durante i lavori della Conferenza internazionale sulla immigrazione clandestina nei Paesi dell'Unione europea, il Ministro dell'interno della Repubblica di Moldavia lanciò ufficialmente l'allarme contro il traffico di organi prelevati ai bambini rapiti o abbandonati dalle madri, vittime anch'esse di violenze e di miseria. Allarme, purtroppo, ancora attuale e le cui dimensioni denotano un drammatico espandersi del fenomeno. Quello del traffico di organi di bambini è un mercato turpe, ai confini del cannibalismo, che evoca in tutti noi reazioni tanto più agghiaccianti quanto più forte è la nostra impotenza nell'affrontare il fenomeno. Dopo il crollo del comunismo, nei Paesi dell'Est europeo imperversa una grande e ramificata criminalità che, oltre al commercio di droga e alla tratta di esseri umani, dirige anche il traffico di organi destinato a un mercato europeo, nord-atlantico e arabo che rappresenta la domanda di questo turpe mercato di «pezzi di ricambio» di vite umane. Al mercato clandestino, un rene costava, alla fine degli anni Ottanta, 6 milioni di lire, circa 3 mila dollari. Nel 1989, sempre secondo i dati diffusi nella citata Conferenza, un cuore acquistato su INTERNET costava 30 mila dollari (circa 60 milioni di lire) e un rene 20 mila dollari (oltre 40 milioni di lire). Nel 1999 i prezzi degli organi al mercato nero quotavano un cuore a 100 mila dollari (oltre 200 milioni di lire), un pancreas
 

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a 100 mila dollari ed un rene a 30 mila dollari. Prezzi che sono continuati a crescere nel corso degli anni, in corrispondenza all'espandersi delle dimensioni del mercato clandestino. La stampa ci riferisce settimanalmente di questo traffico di organi prelevati con la violenza a bambini che vivono nelle misere città della Bielorussia e della Moldavia. Nel 2001 fece scalpore la notizia che nell'Uzbekhistan una falsa agenzia turistica di Burkhara, formata da una coppia di coniugi (marito professore e moglie chirurgo) uccideva i clienti e, dopo averli fatti a pezzi, ne vendeva gli organi a bande criminali internazionali dislocate soprattutto in Russia. I Paesi sotto accusa, oltre a quelli dell'Est europeo e del Nord-Africa, sono l'India e il Guatemala, gran parte dell'America latina, l'Equador, il Brasile, l'Argentina e il Paraguay. In alcuni Paesi, poi, questo commercio è legalizzato. In India, ad esempio, il commercio di organi prelevati da viventi è legale e ha tra i suoi maggiori acquirenti i malati benestanti provenienti dall'Europa e dal Medioriente. In Cina, alcune organizzazioni internazionali hanno denunciato espianti, autorizzati, di organi di criminali giustiziati. In Brasile, infine, esistono centinaia di cliniche specializzate in trapianti di organi, non sempre frutto di donazioni spontanee, nelle quali i chirurghi «chiudono un occhio» sulla loro provenienza. In tutto questo miserabile contesto è ancora più raccapricciante il fenomeno che coinvolge i bambini. Non solo in India e in Brasile, ma anche in Russia e nelle Repubbliche dell'ex Unione sovietica e negli stessi Balcani, vengono segnalati traffici di organi espiantati a ragazzi di strada che vengono uccisi o gravemente mutilati. Il fenomeno si è esteso all'Ucraina e al Kazakhistan dove il mercato internazionale di organi può fare leva sulla compiacenza di alcune cliniche «legali» che ricevono gli organi accompagnati da falsi certificati. Ma, evidentemente, se c'è una offerta di organi, specie di bambini, è perché esiste una domanda ben localizzata in alcuni Paesi ricchi dell'Europa, dell'America e degli Emirati arabi. In Italia, già nell'agosto 2000, la procura per i minori di Lecce aveva individuato nella zona del Salento un crocevia della tratta di bambini, destinati all'espianto di organi e negli anni successivi, nonostante il prezioso lavoro della magistratura e delle Forze dell'ordine, il nostro Paese ha continuato ad essere «territorio di scambio». Dinanzi a questo triste scenario abbiamo, allora, il dovere, prima come uomini e poi come legislatori, di individuare tutte le misure possibili, siano esse preventive, repressive o dissuasive, per contrastare questo fenomeno che coinvolge ormai anche il nostro Paese. E queste misure, che vengono individuate nella presente proposta di legge, non riguardano, ovviamente, solo il mercato dell'offerta, gestito da vere e proprie bande criminali internazionali, ma quello ben più mimetizzato ma non meno turpe di chi ricorre alla morte o alle sevizie sui bambini per salvare se stesso in tranquille cliniche europee o americane. Si avverte anche la necessità di prevedere pene severissime nel nostro codice penale contro questo nuovo tipo di crimine, ricorrendo anche alla confisca dei guadagni ottenuti dai trafficanti o da medici senza scrupoli che si dedicano a questo tipo di espianti su bambini inermi e abbandonati. Anche in sede europea e internazionale si è preso atto, con forza, di questa emergenza che costituisce un'altra specie di crimine contro l'umanità, ossia quello della «riduzione in schiavitù di bambini con lo scopo di ucciderli o mutilarli per l'espianto di organi» destinati al traffico indirizzato soprattutto al ricco occidente. La normativa nazionale si è in parte adeguata alle sollecitazioni provenienti dall'Unione europea e ha introdotto negli articoli 601 e 602 del codice penale, sulla tratta di persone e sull'acquisto e alienazione di schiavi, l'aggravante dell'ipotesi che i delitti previsti dai medesimi articoli siano commessi «al fine di sottoporre la parsona offesa al prelievo di organo». Ma tali norme, pur importanti, non sembrano sufficienti. È necessario introdurre una fattispecie specifica così da operare una più efficace azione sia dal punto di vista della prevenzione sia da quello della punizione dei
 

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colpevoli. La presente proposta di legge intende perseguire questi obiettivi con l'introduzione dell'articolo 601-bis del codice penale che definisce la fattispecie di reato di «traffico illegale di organi umani» e l'istituzione, all'interno della Criminalpol, di una sezione speciale investigativa su questo nuovo fenomeno criminale. Insieme a queste misure repressive e a questa nuova struttura investigativa, sono anche introdotte misure dissuasive come le multe comminate a chi è coinvolto in tale traffico e misure amministrative come l'interdizione dalla professione sanitaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione nel codice penale del reato di traffico e di vendita di organi prelevati ai bambini).

      1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 601-bis. - (Traffico e vendita di organi prelevati ai bambini). - Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o alla vendita o alla donazione illecita di organi prelevati ai bambini è punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni.
      È punito, altresì, con la stessa pena di cui al primo comma, anche colui che individualmente commercia o vende o dona illecitamente organi prelevati ai bambini.

      Chi partecipa, a vario titolo, al traffico, alla vendita e alla donazione illecita degli organi di cui ai commi primo e secondo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
      È punito, altresì, con la reclusione fino a cinque anni chiunque mette a disposizione, a qualsiasi titolo, mezzi di trasporto o luoghi di deposito degli organi espiantati illecitamente, nonché chiunque riceve organi di derivazione illecita per un trapianto proprio o altrui.
      Nei casi previsti dai commi primo e terzo la pena è ridotta dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato».

Art. 2.
(Misure di prevenzione).

      1. Alle persone coinvolte, a vario titolo, nel traffico di cui all'articolo 601-bis del

 

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codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Sanzioni per il personale sanitario).

      1. Al personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi prelevati ai bambini, di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, o nell'espianto o nel trapianto di essi, si applicano, oltre alle pene detentive previste per le fattispecie di reato da esso contemplate, la multa da 10.329 euro a 154.937 euro e la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Art. 4.
(Istituzione di una sezione speciale di polizia contro il traffico e la vendita di organi).

      1. È istituita presso la Direzione centrale della polizia criminale una sezione speciale per contrastare le attività di traffico e di vendita degli organi prelevati ai bambini e destinati al mercato clandestino nazionale e internazionale.

Art. 5.
(Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati ai bambini).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati ai bambini, con il compito di presentare al Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull'entità e sui flussi del fenomeno che coinvolge l'Italia come base operativa o di transito.

 

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      2. Il Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, campagne di informazione e di sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a contrastare il reato di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.


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