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PDL 443

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 443



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori ultraquarantenni

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende colmare una lacuna normativa relativa al reinserimento nel mondo del lavoro di quei soggetti lavoratori ultraquarantenni precocemente esclusi dai circuiti lavorativi. Il problema della disoccupazione in età matura, infatti, è oggi un aspetto allarmante in tutto il mondo occidentale, in quanto per i lavoratori ultraquarantenni (che di seguito sono denominati «anziani» solo per esigenze distintive) le prospettive di occupazione sono ridotte a causa anche degli scarsi incentivi e delle attuali tipologie contrattuali che minano continuamente la loro quota di mercato, continuando a farli patire una difficile condizione di accesso e di permanenza sul mercato del lavoro. Consci delle difficoltà che incontrano i giovani lavoratori per l'assunzione a primo impiego, non si vuole tuttavia trascurare la categoria degli ex-lavoratori, fenomeno presente sia in Italia che in Europa: spesso tale categoria si trova nella disagevole condizione di essere troppo giovane per la pensione e troppo anziana per il lavoro. Sono stati compiuti progressi considerevoli, in particolare dal 2000, per aumentare il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 45 e 64 anni e per ritardarne l'uscita dal mercato del lavoro. Questi progressi sono però insufficienti e devono essere approfonditi per sostenere la crescita economica, il gettito fiscale e i sistemi di protezione sociale. A tale fine risulta indispensabile adottare misure radicali per mantenere l'occupazione dei lavoratori anziani, e le parti sociali devono contribuire a prolungare e a migliorare la qualità della vita professionale.
      Anche l'Unione europea, con numerose comunicazioni, sostiene e garantisce la promozione dell'invecchiamento attivo tramite il coordinamento delle politiche nazionali,
 

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lo scambio di esperienze e un sostegno finanziario. Nella comunicazione del marzo 2004, la Commissione europea responsabile per l'occupazione e gli affari sociali ha ricordato che, per raggiungere l'obiettivo generale di un tasso di occupazione del 70 per cento nel 2010 fissato nel marzo 2000 dal Consiglio europeo di Lisbona, è essenziale aumentare la partecipazione dei lavoratori anziani. I Consigli europei di Stoccolma nel 2001 e di Barcellona nel 2002 hanno infatti definito due obiettivi in questo senso: 1) il tasso di occupazione della popolazione europea nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni dovrà essere elevato al 50 per cento entro il 2010 (Stoccolma 2001); 2) entro il 2010 l'età media effettiva alla quale i lavoratori cessano di lavorare nell'Unione europea dovrà aumentare progressivamente di circa cinque anni (Barcellona 2002).
      Il basso tasso di occupazione dei lavoratori anziani in Europa rappresenta una perdita di opportunità sul piano individuale e di potenziale sul piano sociale. Con il costante allungamento della durata della vita, il lavoro dovrebbe poter essere considerato tenendo conto del ciclo di vita completo e permettere meccanismi flessibili di tempo parziale e di interruzione della carriera. Nel contesto economico globale, l'aumento del tasso di occupazione dei lavoratori anziani è fondamentale per sostenere la crescita economica, il gettito fiscale e i sistemi di protezione sociale, in particolare per garantire pensioni di livello adeguato, di fronte alla prevista riduzione della popolazione in età attiva.
      Al di là delle buone condizioni macroeconomiche, devono prevalere sul mercato del lavoro condizioni specifiche per consentire il prolungamento della vita professionale. Innanzitutto, incentivi finanziari appropriati, ma anche accesso permanente alla formazione.
      Tra le categorie di età che beneficiano della formazione i lavoratori anziani sono i meno favoriti. È essenziale invertire questa tendenza perché il potenziale di produttività dei lavoratori anziani non è compromesso dall'età, bensì da qualifiche obsolete. In generale solo l'apprendimento permanente può garantire ai futuri lavoratori anziani le competenze necessarie per adattarsi alle evoluzioni del mercato del lavoro. I lavoratori anziani, inoltre, corrono un rischio elevato di lasciare il mercato del lavoro in caso di ristrutturazione o di ridimensionamento del personale dell'impresa.
      Per facilitare il ritorno al lavoro, sono necessari interventi personalizzati: servizi di orientamento, formazioni specifiche, riqualificazioni esterne, organizzazione del lavoro e formazione.
      Tutte queste sono dimensioni chiave della qualità del lavoro, che è, in genere, determinante per il rientro nel mercato del lavoro dei lavoratori anziani e delle persone con responsabilità familiari.
      In Italia, dai dati forniti da Confindustria, si ricava che solo uno su quattro di questi lavoratori ha qualche reale possibilità di trovare una nuova occupazione. Il problema poi si pone in modo più accentuato per i lavoratori in età matura espulsi individualmente rispetto a quelli che hanno subito la stessa sorte, ma con grandi gruppi industriali.
      Infatti, mentre questi ultimi si trovano più tutelati, i primi invece sono totalmente indifesi e spesso soggetti a condizioni di uscita non garantite. La proposta di legge in oggetto intende dunque proporre alcune soluzioni che consentano il reintegro di queste persone nel mondo del lavoro, attraverso una serie di possibilità, tra le quali incentivi per le assunzioni e percorsi formativi specifici, al fine di creare disponibilità di posti di lavoro accettabili e appropriati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incentivi all'occupazione
e all'autoimpiego).

      1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro nonché di cessazione di attività di lavoro autonomo, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme di imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzia per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 2.
(Percorsi formativi).

      1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi lavoratori.
      2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente su tutto il territorio nazionale. Essi inoltre hanno diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella

 

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progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e di formazione professionale.

Art. 3.
(Incentivi alle assunzioni).

      1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento all'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato, fino al 31 dicembre 2006, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge. Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per l'assunzione di ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Incentivi all'autoimprenditorialità
e all'autoimpiego).

      1. Possono essere ammessi ai benefìci di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, relativi agli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, e che presentano progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

 

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Art. 5.
(Riassunzione di lavoratori licenziati).

      1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma

      «I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei tre anni successivi alla data del licenziamento, a un aumento dell'organico del personale».

Art. 6.
(Disciplina dei licenziamenti individuali).

      1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro azienda lavoratori licenziati di età superiore a quarantacinque anni».

Art. 7.
(Agevolazioni contributive).

      1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
      2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro nonché di cessazione di attività di lavoro autonomo».

 

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Art. 8.
(Contratti di formazione e lavoro).

      1. I lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
      2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 9.
(Abolizione dei limiti di età
per l'accesso al mercato del lavoro).

      1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

      «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il reclutamento di personale militare e di polizia».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.
      3. Ai datori di lavoro e agli intermediari pubblicitari che violano la disposizione di cui al comma 2 è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

 

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Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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