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PDL 745

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 745



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Riconoscimento della qualifica di «lavoro usurante» per l'attività svolta dai docenti delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi!  -  In molti atti legislativi, ivi compresa la legge di riforma del sistema pensionistico (legge n. 335 del 1995), si conferma la necessità di individuare le mansioni particolarmente usuranti al fine di eliminare il consistente contenzioso in essere ed anche per disciplinare, una volta per tutte, la materia.
      Il personale docente delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado è chiamato a svolgere attività usurante sia dal punto di vista medico-biologico (infiammazioni croniche delle corde vocali, polipi e tumori) sia per la situazione di continuo stress conseguente alla gestione di classi sempre più numerose.
      La conferma che l'insegnamento rappresenti attività usurante viene anche dal sistematico ricorso alle commissioni mediche militari che il corpo insegnante attua per il riconoscimento delle patologie laringo-faringee (oltrechè di quelle correlate allo stress) come contratte in servizio e perciò dipendenti da cause di servizio.
      Nel merito, poi, moltissime sono le sentenze che confermano tale riconoscimento con aggravio, per l'erario, estremamente rilevante. Non è, inoltre, trascurabile l'onere economico che deriva al corpo insegnante ed alla stessa amministrazione per gli accertamenti, le cure
 

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termali e quant'altro cui il personale docente si sottopone.
      Va rammentato, altresì, che l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, contempla il riconoscimento, anche per i lavoratori del settore pubblico, di «mansioni particolarmente usuranti», mentre l'articolo 1, comma 37, della legge n. 335 del 1995, detta una speciale disciplina per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo.
      Per tutto quanto premesso si ritiene auspicabile, anche ai fini del contenimento della spesa, l'adozione della presente proposta di legge, che si sottopone all'attenzione ed alla valutazione del Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio prestato in qualità di docente presso le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado à riconosciuta la qualifica di «lavoro usurante».
      2. Il riconoscimento di cui al comma 1 comporta l'aumento di un anno ogni cinque anni di attività svolta, per un totale massimo di cinque anni nel corso della intera vita lavorativa, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio ovvero ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile rispetto ai vigenti limiti di età.
      3. Per i docenti in attività sono considerati validi, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui al comma 2 del presente articolo, i periodi di servizio già computati ai fini pensionistici ai sensi del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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